Sentenza del 14/07/2017 n. 3183 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposte di registro, ipotecaria, catastale - Responsabilità solidale - Opponibilità della sentenza favorevole emessa nei confronti dell'altro coobbligato - Applicazione art. 1306 c.c. - Passaggio in giudicato della pronuncia favorevole.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva di beneficiare del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato solidale, sostenendo che, in applicazione dell'art. 1306 c.c., tale pronuncia dovesse estendersi anche alla propria posizione. La questione riguardava l'opponibilità del giudicato favorevole al coobbligato che non fosse già vincolato da una decisione definitiva sfavorevole.
La decisione
La domanda è stata respinta. La facoltà di avvalersi del giudicato favorevole formatosi nei confronti di un altro coobbligato opera solo se il soggetto interessato è rimasto inerte e non dispone già di una propria pronuncia definitiva sul medesimo punto. Poiché il ricorrente aveva promosso autonomamente un giudizio conclusosi a lui sfavorevolmente, tale decisione aveva autonoma efficacia nei suoi confronti e impediva di invocare il successivo giudicato favorevole ottenuto dall'altro coobbligato.
Norme richiamate
Art. 1306 del codice civile
Il condebitore in solido può opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e altro condebitore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore.
La norma consente al coobbligato solidale di avvalersi del giudicato favorevole formatosi nel giudizio promosso da un altro coobbligato, purché non si sia già formato nei suoi confronti un giudicato contrario e autonomamente efficace.
Massime di principio
- Nella solidarietà tributaria, un coobbligato può beneficiare del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato quando sia rimasto inerte e non abbia già una propria decisione definitiva sfavorevole.
- Il giudicato favorevole altrui non può superare un giudicato contrario già formatosi direttamente nei confronti del contribuente interessato.
- La proposizione di un autonomo ricorso comporta il rischio che la relativa decisione diventi vincolante per il ricorrente, impedendogli di invocare successivamente una pronuncia più favorevole resa in un altro processo.
- Prima di chiedere l'estensione degli effetti di una sentenza favorevole, occorre verificare l'identità della questione decisa, il passaggio in giudicato della pronuncia e l'assenza di una precedente decisione definitiva sfavorevole riferita al medesimo coobbligato.
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