Sentenza del 05/11/2018 n. 2580 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate sulle somme erogate dal Fondo pensioni COMIT, sostenendo che dovesse essere applicata la franchigia del 4% prevista dall'articolo 17, comma 2, del TUIR, con conseguente esclusione dall'imponibile dei contributi versati al fondo previdenziale integrativo. In appello ha inoltre contestato la dichiarata decadenza della domanda di rimborso, sostenendo che il termine di 48 mesi decorresse dalla data di effettuazione della ritenuta e non dalla data di versamento dell'imposta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto tempestiva la domanda di rimborso, poiché la ritenuta era stata effettuata il 15 marzo 2007 e la domanda era stata presentata nel 2009. Tuttavia, ha respinto l'appello nel merito, stabilendo che la franchigia del 4% prevista dall'articolo 17 TUIR si applicava alla previdenza obbligatoria gestita dall'INPS e non alla previdenza complementare privata. Il Fondo COMIT è stato considerato uno strumento previdenziale integrativo, volontario e contrattuale, anche se l'iscrizione fosse stata richiesta dalla banca come condizione di assunzione. La base imponibile doveva quindi comprendere l'intera prestazione erogata dal fondo, senza deduzione dei contributi versati dal dipendente. Le ulteriori questioni sono rimaste assorbite. Le spese del grado di appello sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Articolo 17, comma 2, DPR n. 917/1986 (TUIR), nel testo ratione temporis vigente
franchigia del 4% della retribuzione imponibile annua
La disposizione agevolativa è stata interpretata come riferita esclusivamente alla previdenza obbligatoria prevista dalla legge e non estesa, in assenza di una previsione espressa, ai fondi pensione complementari o integrativi di natura privatistica.
Articolo 38, DPR n. 602/1973
termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata
Il termine per chiedere il rimborso decorre dalla data di effettuazione della ritenuta e non dalla data di versamento dell'imposta. Nel caso concreto la domanda è stata ritenuta tempestiva.
Articolo 15, D.Lgs. n. 546/1992
gravi ed eccezionali ragioni
La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti è stata ritenuta idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Articolo 32, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione al deposito della memoria illustrativa dell'Ufficio nel giudizio tributario.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11156/2010
La prestazione erogata da un fondo di previdenza complementare bancario concorre integralmente alla formazione della base imponibile, non essendo deducibili i contributi diversi da quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Cassazione, sentenze nn. 23030/2014, 7587/2017, 7588/2017, 5024/2018, 5142/2018, 5144/2018, 10479/2018 e 26132/2018
La giurisprudenza citata conferma, anche con specifico riferimento al Fondo COMIT, che i contributi versati a forme di previdenza complementare non possono essere esclusi dall'imponibile sulla base della franchigia prevista per la previdenza obbligatoria.
Massime di principio
- In materia tributaria, le agevolazioni fiscali non possono essere estese per analogia a fattispecie non espressamente previste dalla legge.
- La distinzione tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare deve essere valutata principalmente sulla base della disciplina normativa: un fondo istituito o imposto contrattualmente dal datore di lavoro non diventa per questo previdenza obbligatoria.
- Per le domande di rimborso di ritenute, il termine decadenziale di 48 mesi decorre dalla data in cui la ritenuta è stata effettivamente operata, purché tale data sia documentabile.
- In assenza di una specifica disposizione agevolativa, le somme erogate da un fondo pensione complementare possono essere tassate sull'intero importo, senza sottrarre i contributi versati dal lavoratore.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, al momento della decisione, esistono orientamenti giurisprudenziali significativamente contrastanti.
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