Sentenza n. 140/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato per lavoro in casi particolari ex art. 27, comma 1, lett. l), d.lgs. 286/1998
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia fuori quota con visto per lavoro nello spettacolo e titolare di un permesso di soggiorno per lavoro in casi particolari, aveva successivamente instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con altro datore di lavoro. Ha impugnato il diniego della Questura di Trento alla richiesta di rinnovo/conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato ex art. 22 d.lgs. 286/1998. Ha dedotto: violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 per omessa considerazione dei nuovi elementi, costituiti dal rapporto di lavoro stabile, dal reddito lecito, dall’integrazione lavorativa e dall’assenza di precedenti penali o pericolosità sociale; difetto di istruttoria e motivazione; violazione degli artt. 4 e 5 d.lgs. 286/1998 per mancato bilanciamento tra interesse pubblico e posizione individuale; violazione dell’art. 8 CEDU e degli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 117 Cost., nonché del principio di proporzionalità, per omessa considerazione del radicamento sociale e lavorativo; irragionevolezza, illogicità e sviamento per applicazione meccanica del divieto di conversione. L’Amministrazione ha sostenuto che il titolo, rilasciato ai sensi degli artt. 27 d.lgs. 286/1998 e 40 d.P.R. 394/1999, era utilizzabile solo per lo specifico rapporto di lavoro autorizzato, rinnovabile soltanto in costanza dello stesso rapporto e non convertibile.
La decisione
Il Tribunale ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il combinato disposto dell’art. 27 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 40 d.P.R. 394/1999 stabilisca in modo tassativo che il permesso rilasciato per i casi particolari di ingresso per lavoro può essere rinnovato solo in costanza dello stesso rapporto di lavoro e non può essere convertito in un diverso permesso per lavoro subordinato; in caso di cessazione del rapporto, il nulla osta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto. Tale disciplina costituisce un ostacolo insuperabile alla conversione e lascia al Questore alcuna discrezionalità sul punto. Di conseguenza, l’inserimento lavorativo, il reddito, l’assenza di precedenti penali e l’assenza di pericolosità sociale non sono elementi sopravvenuti rilevanti ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 ai fini della conversione. Il diniego è stato qualificato come atto dovuto, coerente con il sistema degli ingressi per lavoro e con la necessità di collegare il rilascio del nulla osta alle esigenze e agli impegni dello specifico datore di lavoro, anche nel rispetto delle quote e della programmazione dei flussi. Il Collegio ha inoltre escluso la violazione della vita privata e familiare e del principio di proporzionalità, poiché il ricorrente non aveva documentato rapporti familiari rilevanti ed era stato informato dei limiti del titolo e della sua non convertibilità. Ha respinto anche le censure di disparità di trattamento, ritenute non circostanziate. Spese compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti e le parti siano state sentite.
art. 27, comma 1, lett. l), d.lgs. 286/1998
Disciplina l’ingresso fuori quota dei lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero, nell’ambito dei casi particolari di ingresso per lavoro.
art. 27, comma 14, d.lgs. 286/1998
Prevede il rilascio del nulla osta al lavoro per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga.
art. 40, commi 4 e 23, d.P.R. 394/1999
Stabilisce che il visto e il permesso per i casi particolari siano rilasciati per il periodo indicato nel nulla osta, che il titolo possa essere rinnovato soltanto in costanza dello stesso rapporto di lavoro e che i permessi rilasciati ai sensi dell’articolo non possano essere convertiti, salvo l’ipotesi non pertinente del permesso per studio.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La considerazione dei nuovi elementi sopravvenuti non può consentire la conversione quando la disciplina speciale del titolo preclude tassativamente il rilascio del diverso permesso richiesto.
art. 6, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
Il titolo oggetto della controversia non rientra tra quelli convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
art. 10-bis l. 241/1990
Il diniego era stato preceduto dal preavviso di rigetto; il ricorrente non aveva presentato osservazioni.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e familiare non impone il bilanciamento caso per caso quando il titolo speciale, conosciuto dall’interessato, preclude tassativamente la conversione e non siano documentati legami familiari rilevanti.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno rilasciato per i casi particolari di ingresso per lavoro ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 40 d.P.R. 394/1999 è rinnovabile soltanto in costanza dello specifico rapporto di lavoro autorizzato e non è convertibile in un diverso permesso di soggiorno per lavoro subordinato, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge.
- Quando una disciplina speciale stabilisce in modo tassativo la non convertibilità del titolo di soggiorno, il Questore esercita un’attività vincolata e non è tenuto a valutare, ai fini della conversione, elementi sopravvenuti quali l’instaurazione di un rapporto di lavoro stabile, il reddito, l’inserimento sociale o l’assenza di precedenti penali.
- Il divieto di conversione del permesso rilasciato per lavoro in casi particolari costituisce un ostacolo insuperabile al rilascio del diverso titolo richiesto e rende legittimo il diniego senza necessità di un autonomo bilanciamento discrezionale tra l’interesse al controllo dei flussi migratori e il radicamento lavorativo dello straniero.
- L’applicazione della disciplina speciale sui permessi rilasciati per casi particolari non integra un automatismo espulsivo illegittimo quando l’Amministrazione si limita a negare la conversione di un titolo non convertibile; le esigenze di tutela della vita privata e familiare assumono rilievo solo se siano allegati e documentati legami familiari o altri elementi giuridicamente rilevanti non già esclusi dalla disciplina applicabile.
- La censura di disparità di trattamento richiede una comparazione concreta con casi analoghi; il generico richiamo a decisioni favorevoli di altre amministrazioni non è sufficiente a dimostrare l’illegittimità del diniego.
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