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Sentenza

Sentenza n. 140/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato per lavoro in casi particolari ex art. 27, comma 1, lett. l), d.lgs. 286/1998

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia fuori quota con visto per lavoro nello spettacolo e titolare di un permesso di soggiorno per lavoro in casi particolari, aveva successivamente instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con altro datore di lavoro. Ha impugnato il diniego della Questura di Trento alla richiesta di rinnovo/conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato ex art. 22 d.lgs. 286/1998. Ha dedotto: violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 per omessa considerazione dei nuovi elementi, costituiti dal rapporto di lavoro stabile, dal reddito lecito, dall’integrazione lavorativa e dall’assenza di precedenti penali o pericolosità sociale; difetto di istruttoria e motivazione; violazione degli artt. 4 e 5 d.lgs. 286/1998 per mancato bilanciamento tra interesse pubblico e posizione individuale; violazione dell’art. 8 CEDU e degli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 117 Cost., nonché del principio di proporzionalità, per omessa considerazione del radicamento sociale e lavorativo; irragionevolezza, illogicità e sviamento per applicazione meccanica del divieto di conversione. L’Amministrazione ha sostenuto che il titolo, rilasciato ai sensi degli artt. 27 d.lgs. 286/1998 e 40 d.P.R. 394/1999, era utilizzabile solo per lo specifico rapporto di lavoro autorizzato, rinnovabile soltanto in costanza dello stesso rapporto e non convertibile.

La decisione

Il Tribunale ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il combinato disposto dell’art. 27 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 40 d.P.R. 394/1999 stabilisca in modo tassativo che il permesso rilasciato per i casi particolari di ingresso per lavoro può essere rinnovato solo in costanza dello stesso rapporto di lavoro e non può essere convertito in un diverso permesso per lavoro subordinato; in caso di cessazione del rapporto, il nulla osta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto. Tale disciplina costituisce un ostacolo insuperabile alla conversione e lascia al Questore alcuna discrezionalità sul punto. Di conseguenza, l’inserimento lavorativo, il reddito, l’assenza di precedenti penali e l’assenza di pericolosità sociale non sono elementi sopravvenuti rilevanti ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 ai fini della conversione. Il diniego è stato qualificato come atto dovuto, coerente con il sistema degli ingressi per lavoro e con la necessità di collegare il rilascio del nulla osta alle esigenze e agli impegni dello specifico datore di lavoro, anche nel rispetto delle quote e della programmazione dei flussi. Il Collegio ha inoltre escluso la violazione della vita privata e familiare e del principio di proporzionalità, poiché il ricorrente non aveva documentato rapporti familiari rilevanti ed era stato informato dei limiti del titolo e della sua non convertibilità. Ha respinto anche le censure di disparità di trattamento, ritenute non circostanziate. Spese compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti e le parti siano state sentite.

  • art. 27, comma 1, lett. l), d.lgs. 286/1998

    Disciplina l’ingresso fuori quota dei lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero, nell’ambito dei casi particolari di ingresso per lavoro.

  • art. 27, comma 14, d.lgs. 286/1998

    Prevede il rilascio del nulla osta al lavoro per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga.

  • art. 40, commi 4 e 23, d.P.R. 394/1999

    Stabilisce che il visto e il permesso per i casi particolari siano rilasciati per il periodo indicato nel nulla osta, che il titolo possa essere rinnovato soltanto in costanza dello stesso rapporto di lavoro e che i permessi rilasciati ai sensi dell’articolo non possano essere convertiti, salvo l’ipotesi non pertinente del permesso per studio.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La considerazione dei nuovi elementi sopravvenuti non può consentire la conversione quando la disciplina speciale del titolo preclude tassativamente il rilascio del diverso permesso richiesto.

  • art. 6, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    Il titolo oggetto della controversia non rientra tra quelli convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il diniego era stato preceduto dal preavviso di rigetto; il ricorrente non aveva presentato osservazioni.

  • art. 8 CEDU

    La tutela della vita privata e familiare non impone il bilanciamento caso per caso quando il titolo speciale, conosciuto dall’interessato, preclude tassativamente la conversione e non siano documentati legami familiari rilevanti.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno rilasciato per i casi particolari di ingresso per lavoro ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 40 d.P.R. 394/1999 è rinnovabile soltanto in costanza dello specifico rapporto di lavoro autorizzato e non è convertibile in un diverso permesso di soggiorno per lavoro subordinato, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge.
  • Quando una disciplina speciale stabilisce in modo tassativo la non convertibilità del titolo di soggiorno, il Questore esercita un’attività vincolata e non è tenuto a valutare, ai fini della conversione, elementi sopravvenuti quali l’instaurazione di un rapporto di lavoro stabile, il reddito, l’inserimento sociale o l’assenza di precedenti penali.
  • Il divieto di conversione del permesso rilasciato per lavoro in casi particolari costituisce un ostacolo insuperabile al rilascio del diverso titolo richiesto e rende legittimo il diniego senza necessità di un autonomo bilanciamento discrezionale tra l’interesse al controllo dei flussi migratori e il radicamento lavorativo dello straniero.
  • L’applicazione della disciplina speciale sui permessi rilasciati per casi particolari non integra un automatismo espulsivo illegittimo quando l’Amministrazione si limita a negare la conversione di un titolo non convertibile; le esigenze di tutela della vita privata e familiare assumono rilievo solo se siano allegati e documentati legami familiari o altri elementi giuridicamente rilevanti non già esclusi dalla disciplina applicabile.
  • La censura di disparità di trattamento richiede una comparazione concreta con casi analoghi; il generico richiamo a decisioni favorevoli di altre amministrazioni non è sufficiente a dimostrare l’illegittimità del diniego.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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