Sentenza del 29/01/2018 n. 406 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ici - Agevolazione - Abitazione principale - Residenze anagrafiche diverse - Dimostrazione - Coabitazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di applicare l’agevolazione non può essere accolta sulla sola base della dichiarazione del contribuente quando le residenze anagrafiche dei familiari risultano diverse. In tale situazione è necessaria una prova concreta della coabitazione effettiva nell’immobile; in mancanza di tale prova, l’agevolazione ICI per l’abitazione principale viene negata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la spettanza dell’agevolazione ICI per l’abitazione principale in presenza di residenze anagrafiche diverse tra i componenti della famiglia. L’agevolazione presuppone la coabitazione effettiva del contribuente e dei suoi familiari nell’unità immobiliare interessata. Pertanto, quando le risultanze anagrafiche indicano residenze differenti, grava sul contribuente che invoca il beneficio l’onere di dimostrare che, nella realtà, il nucleo familiare convive stabilmente nell’immobile.
Norme richiamate
Disciplina ICI sull’abitazione principale
L’agevolazione per l’abitazione principale richiede l’effettiva coabitazione del contribuente e dei suoi familiari nell’immobile agevolato, non essendo sufficiente la sola titolarità dell’immobile o la mera dichiarazione di dimora abituale.
Regole sull’onere della prova
Il contribuente che invoca un’agevolazione fiscale deve dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti. Se le residenze anagrafiche dei familiari sono diverse, deve fornire elementi idonei a provare la convivenza effettiva nell’abitazione.
Massime di principio
- Per ottenere un’agevolazione fiscale collegata all’abitazione principale occorre dimostrare non solo la proprietà o la residenza formale, ma anche la presenza dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge.
- Quando i dati anagrafici dei componenti della famiglia indicano indirizzi diversi, l’onere di provare la coabitazione effettiva ricade sul contribuente che chiede il beneficio.
- Le risultanze anagrafiche costituiscono un elemento probatorio rilevante: se divergono dalla situazione dichiarata, servono prove concrete e coerenti, come documentazione sulle utenze, consumi, presenza stabile e altri elementi oggettivi.
- In assenza di una prova convincente della convivenza nell’immobile, l’amministrazione può legittimamente negare l’agevolazione e recuperare l’imposta ordinaria.
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