Sentenza del 22/11/2018 n. 30252 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva annullato la cartella di pagamento relativa a IRAP, IVA e al recupero di un credito per incrementi occupazionali per l'anno d'imposta 2003. L'Ufficio sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità e contestava inoltre la valutazione della prova dell'invio dell'avviso bonario. La società resistente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché notificato oltre il termine lungo di un anno, maggiorato del periodo di sospensione feriale, decorrente dal deposito della sentenza impugnata. La sentenza della CTR era stata depositata il 17 dicembre 2010 e, non essendo stata notificata, il termine per ricorrere scadeva il 1° febbraio 2012; il ricorso è stato invece consegnato per la notifica il 2 febbraio 2012. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.800 euro, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina la liquidazione delle imposte sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni. Nel giudizio erano controverse le modalità di formazione della cartella e la necessità di un previo invito a fornire chiarimenti.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Disciplina la liquidazione dell'IVA sulla base della dichiarazione. La norma era richiamata dall'Amministrazione con riferimento alla cartella relativa all'IVA dovuta.
Legge n. 212 del 2000, art. 6
Prevede garanzie procedimentali nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, tra cui l'interlocuzione preventiva in determinate ipotesi. La questione non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione, poiché il ricorso è stato dichiarato tardivo.
Codice di procedura civile, art. 327, comma 1
Stabilisce il termine lungo per impugnare una sentenza non notificata. La Corte lo ha applicato ritenendo scaduto il termine per il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, comma 3, e 51, comma 1
Rendono applicabile al processo tributario il termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. per le sentenze non notificate.
Codice di procedura civile, artt. 375 e 380-bis.1
Disciplinano la trattazione del ricorso in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza tributaria non viene notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., applicabile al processo tributario.
- Il termine deve essere calcolato con precisione a partire dalla data di deposito della sentenza, includendo le eventuali sospensioni feriali applicabili; anche un solo giorno di ritardo può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Se il ricorso è inammissibile per tardività, la Corte non esamina le questioni di merito, come la necessità dell'avviso bonario o la validità della cartella.
- La parte che eccepisce tempestivamente la tardività dell'impugnazione può ottenere la chiusura del giudizio senza discutere il merito della pretesa tributaria.
- La soccombenza processuale per ricorso tardivo comporta normalmente la condanna della parte inadempiente al pagamento delle spese del giudizio.
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