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Circolare

Circolare numero 124 del 14-6-2001

Nell'attesa che vengano definite le misure di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e nelle situazioni di crisi per i settori di impresa sprovvisti del sistema degli ammortizzatori sociali, il Ministero del lavoro ha provveduto a istituire il Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per il versamento del contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà istituito presso l’INPS per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa. Vengono richiamati il quadro normativo, l’ambito soggettivo di applicazione, la misura del contributo, le esclusioni, gli adempimenti aziendali, le modalità di compilazione del DM10/2, la regolarizzazione dei periodi pregressi e le registrazioni contabili. Sono inoltre riportati gli elementi essenziali del regolamento istitutivo del Fondo, incluse finalità, prestazioni, criteri di accesso, scadenza e liquidazione.

Versamento del contributo al Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa

Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa

La circolare fornisce le istruzioni operative per il versamento del contributo destinato al Fondo di solidarietà istituito presso l’INPS per il personale già dipendente da imprese assicurative poste in liquidazione coatta amministrativa. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento, illustra l’ambito soggettivo di applicazione del Fondo, disciplina il contributo di finanziamento e indica gli adempimenti aziendali, le modalità di esposizione nel modello DM10/2 e le rilevazioni contabili.

Quadro normativo di riferimento

La circolare si fonda sull’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente la costituzione, presso l’INPS, di fondi di solidarietà finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali per fronteggiare situazioni di crisi e processi di ristrutturazione aziendale. In tale cornice si colloca l’art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, che prevede norme per agevolare, senza oneri per lo Stato, l’esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria RC auto e natanti poste in liquidazione coatta amministrativa e riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 857/1976.

L’istituzione del Fondo deriva poi dall’accordo del 26 luglio 1999 sottoscritto da ANIA e dalle organizzazioni sindacali del settore assicurativo, seguito dal decreto interministeriale 28 settembre 2000, n. 351, che ha approvato il regolamento istitutivo del Fondo.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il Fondo è destinato al personale dipendente non dirigente proveniente da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa successivamente all’entrata in vigore del regolamento. Il regolamento comprende anche i lavoratori già dipendenti da imprese poste in liquidazione prima dell’entrata in vigore del decreto, purché abbiano maturato il diritto al ricollocamento previsto dall’art. 11 della legge n. 39/1977 e risultino ancora alle dipendenze della liquidazione alla medesima data.

Sono espressamente esclusi:

  • i lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato;
  • i lavoratori assunti nei dodici mesi antecedenti alla data del provvedimento di liquidazione;
  • i lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Finalità e caratteristiche del Fondo

Il Fondo ha autonomia gestionale sotto il profilo finanziario e patrimoniale ed è finalizzato ad attuare interventi di sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori interessati, nonché a finanziare programmi di formazione, riconversione e riqualificazione professionale. Il regolamento precisa che la gestione è affidata a un Comitato amministratore, con compiti di programmazione, vigilanza, decisione sui ricorsi e gestione degli interventi.

Il Fondo scade trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del decreto e viene liquidato secondo una procedura specifica. Le eventuali disponibilità residue non utilizzate sono devolute, secondo i casi, alle gestioni o fondi pensionistici del settore assicurativo oppure al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria.

Misura del contributo e riparto dell’onere

Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo pari allo 0,50% della retribuzione assunta a base imponibile per il calcolo dei contributi obbligatori di previdenza e assistenza sociale del personale amministrativo dipendente delle imprese di assicurazione destinatarie del Fondo.

La ripartizione dell’onere è la seguente:

  • per i primi tre anni, il contributo è interamente a carico delle imprese di assicurazione;
  • dal 1° dicembre 2003, il contributo ordinario è ripartito per il 75% a carico del datore di lavoro e per il 25% a carico dei lavoratori.

La circolare indica inoltre che il finanziamento decorre dal 1° dicembre 2000, ossia dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale.

Adempimenti delle aziende e codifica contributiva

Ai fini dell’individuazione delle aziende rientranti nell’ambito del regolamento, le imprese devono trasmettere alla competente Agenzia dell’Istituto una dichiarazione di responsabilità attestante l’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi della normativa vigente. Le posizioni contributive delle aziende interessate devono essere contraddistinte dal CA "2L", che dal 1° dicembre 2000 assume il significato di "azienda tenuta al versamento dei contributi ex DM 351/2000".

Per il versamento corrente, le aziende devono:

  • calcolare il contributo dovuto secondo le modalità di determinazione previste dalla circolare;
  • esporre l’importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2;
  • precedere l’importo con la dicitura "contr. DM 351/2000" e con il codice di nuova istituzione "M090";
  • indicare nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" rispettivamente il numero e le retribuzioni dei dipendenti a tempo indeterminato;
  • non compilare la casella "numero giornate".

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Le aziende possono regolarizzare i contributi dovuti dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 2000 entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. L’importo deve essere incrementato degli interessi al tasso legale del 3,5%, calcolati dal 16 gennaio 2001, ovvero dalla scadenza dei periodi di paga successivi, fino alla data del versamento.

Per la regolarizzazione occorre:

  • riportare il contributo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 con la dicitura "Arr. contr. DM 351/2000" e il codice "M091";
  • indicare nella casella "retribuzioni" le retribuzioni dei soggetti cui si riferisce la contribuzione;
  • lasciare vuote le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate";
  • esporre gli interessi in un rigo in bianco dei quadri "B-C" con la dicitura "oneri accessori" e il codice "Q900".

Prestazioni previste dal regolamento

Il regolamento allegato disciplina diverse prestazioni a favore dei lavoratori che risolvano volontariamente il rapporto di lavoro. Per i lavoratori provenienti da imprese poste in liquidazione durante la vigenza del Fondo, il trattamento può consistere in:

  • una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto pari a tre annualità dell’ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
  • in alternativa, per i lavoratori che maturino i requisiti pensionistici più prossimi entro un massimo di cinque anni, una somma aggiuntiva pari al 60% dell’ultima retribuzione lorda annua moltiplicata per gli anni mancanti alla pensione.

Per i lavoratori già dipendenti da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore del decreto, il regolamento prevede una disciplina analoga, ma con differenze nei termini e nelle misure economiche:

  • somma aggiuntiva pari a tre annualità dell’ultima retribuzione lorda annua, oppure
  • per chi maturi i requisiti pensionistici entro un massimo di sette anni, somma aggiuntiva pari al 65% dell’ultima retribuzione lorda annua moltiplicata per gli anni mancanti alla pensione.

In entrambe le ipotesi il Fondo assicura la copertura previdenziale per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione, mediante versamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. La contribuzione versata non è cumulabile con quella derivante da un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

Programmi formativi e sostegno all’occupazione

Il Fondo contribuisce inoltre al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali o comunitari. L’ANIA, sulla base delle indicazioni del Comitato amministratore, organizza corsi di formazione finalizzati a fornire ai lavoratori già dipendenti delle imprese in liquidazione professionalità assicurative anche diverse da quelle già possedute.

Per i lavoratori già dipendenti che non abbiano optato per le prestazioni di uscita previste dal regolamento e che, entro sette anni dall’entrata in vigore del decreto, vengano assunti da un’impresa di assicurazione in una città diversa da quella in cui prestavano servizio, il Fondo riconosce, in caso di effettivo trasferimento, un contributo netto per spese di alloggio pari a lire 8.000.000 per il primo anno, lire 6.000.000 per il secondo anno e lire 4.500.000 per il terzo anno.

Accesso alle prestazioni e termini

Le domande di accesso alle prestazioni sono presentate mediante lettera raccomandata indirizzata al commissario liquidatore, che ne dà notizia al Comitato amministratore del Fondo allegando la documentazione utile ad accertare il diritto alla prestazione richiesta. Il Comitato informa poi l’ANIA dell’avvenuta deliberazione degli interventi.

Le domande vengono esaminate su base trimestrale e gli interventi sono deliberati tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo e, all’interno della quota spettante a ciascuna impresa in liquidazione, secondo l’ordine cronologico delle lettere raccomandate.

I termini di decadenza richiamati dal regolamento sono rilevanti sia per i lavoratori già interessati alla data di entrata in vigore del decreto sia per quelli che maturano i requisiti nel corso del periodo di vigenza del Fondo.

Gestione amministrativa e contabile

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da rappresentanti delle parti sociali e da rappresentanti dei Ministeri competenti. Il Comitato predispone i bilanci, delibera sugli interventi, decide sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni, vigila sull’affluenza dei contributi e sull’andamento della gestione, e cura gli ulteriori compiti demandati da legge o regolamento.

Per la rilevazione contabile è stata istituita la Gestione "IA - Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa" con contabilità separata "IAR - Gestione assicurativa a ripartizione". Ai fini della contabilizzazione dei contributi dovuti sono stati istituiti i seguenti conti:

  • IAR 21/70, per i contributi di competenza dell’anno in corso;
  • IAR 21/10, per i contributi di competenza degli anni precedenti.

Documentazione allegata e chiarimenti

La circolare riporta in allegato gli estratti normativi richiamati, il decreto istitutivo del Fondo, il modello di dichiarazione da trasmettere all’INPS per attestare l’abilitazione all’attività assicurativa, nonché le variazioni al piano dei conti. Viene inoltre precisato, in nota, il regime autorizzatorio per l’esercizio dell’attività assicurativa in Italia per imprese con sede in Italia, in Stati extra UE o in altri Stati dell’Unione europea.

Punti principali

Quadro normativo e istituzione del Fondo

La circolare si colloca nell’ambito dell’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996, che consente alla contrattazione collettiva di istituire fondi di solidarietà presso l’INPS per il sostegno al reddito in situazioni di crisi aziendale. Per il settore assicurativo, la legge n. 140/1999 ha previsto norme per agevolare l’esodo dei lavoratori provenienti da imprese in liquidazione coatta amministrativa. In attuazione di tali previsioni, l’accordo del 26 luglio 1999 tra ANIA e organizzazioni sindacali ha istituito il Fondo, poi regolato dal D.I. 28 settembre 2000, n. 351.

Ambito di applicazione e destinatari

Il Fondo opera a favore del personale dipendente non dirigente proveniente da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria RC auto e natanti poste in liquidazione coatta amministrativa. Sono ricompresi anche i lavoratori già dipendenti da imprese poste in liquidazione prima dell’entrata in vigore del regolamento, purché abbiano maturato il diritto al ricollocamento ex art. 11 della legge n. 39/1977 e risultino ancora alle dipendenze della liquidazione alla data di entrata in vigore del regolamento. Restano esclusi i lavoratori a tempo determinato, quelli assunti nei dodici mesi antecedenti la liquidazione e coloro che abbiano già diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell’AGO.

Finanziamento del Fondo

Il contributo ordinario è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali del personale amministrativo dipendente dalle imprese assicurative destinatarie del Fondo. Dal 1° dicembre 2000 e per i primi tre anni il contributo è interamente a carico delle imprese; per il periodo successivo, dal 1° dicembre 2003, il contributo ordinario è ripartito per il 75% a carico del datore di lavoro e per il 25% a carico dei lavoratori.

Adempimenti aziendali e codifica contributiva

Le imprese interessate devono trasmettere alla competente Agenzia INPS una dichiarazione di responsabilità attestante l’esercizio dell’attività assicurativa. Le posizioni contributive devono essere contraddistinte dal CA "2L", che dal 1° dicembre 2000 assume il significato di azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.M. n. 351/2000. Per il versamento corrente il contributo va esposto nel DM10/2 con la dicitura "contr. DM 351/2000" e il codice "M090", indicando il numero e le retribuzioni dei dipendenti a tempo indeterminato e lasciando vuota la casella relativa alle giornate.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Le aziende possono versare il contributo dovuto dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 2000 entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. L’importo va maggiorato degli interessi al tasso legale del 3,5% calcolati dal 16 gennaio 2001, o dalla scadenza dei periodi di paga successivi, fino alla data del versamento. Per tali regolarizzazioni si utilizzano il codice "M091" per il contributo e il codice "Q900" per gli interessi accessori.

Prestazioni e disciplina del regolamento

Il regolamento istitutivo disciplina le prestazioni del Fondo, tra cui somme aggiuntive alle spettanze di fine rapporto per i lavoratori che risolvano volontariamente il rapporto di lavoro. Sono previste due principali ipotesi: una misura pari a tre annualità dell’ultima retribuzione lorda annua, oppure, per i lavoratori prossimi alla pensione entro un massimo di cinque o sette anni a seconda dei casi, una prestazione parametrata a una percentuale dell’ultima retribuzione moltiplicata per gli anni mancanti alla pensione. È inoltre prevista la copertura previdenziale per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti pensionistici e il finanziamento di programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale.

Accesso alle prestazioni, termini e liquidazione

Le domande sono presentate con lettera raccomandata al commissario liquidatore, che informa il comitato amministratore e trasmette la documentazione. Le richieste sono esaminate trimestralmente e definite secondo disponibilità finanziarie e ordine cronologico. Il Fondo scade dopo sette anni dall’entrata in vigore del decreto ed è liquidato secondo una procedura specifica: eventuali disponibilità residue sono devolute alle gestioni o fondi pensionistici del settore assicurativo o, in mancanza, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile è stata istituita la Gestione "IA" con contabilità separata "IAR - Gestione assicurativa a ripartizione". Sono stati creati i conti IAR 21/70 per i contributi di competenza dell’anno in corso e IAR 21/10 per i contributi di competenza degli anni precedenti, da utilizzare per la contabilizzazione del contributo dovuto dalle aziende assicurative.

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