Sentenza n. 426/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 18/06/2019 Area III - sistema sanzionatorio Prefettura di -OMISSIS- – -OMISSIS-, di revoca della patente di guida ex art. 120 c.d.s. per perdita dei requisiti morali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida ex art. 120, comma 2, Codice della strada, per perdita dei requisiti morali
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha riproposto davanti al giudice amministrativo, dopo la declinatoria di giurisdizione del Tribunale ordinario, la domanda di annullamento della revoca della patente notificata nel luglio 2019. Ha dedotto, in primo luogo, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza, sostenendo che la revoca fosse stata adottata automaticamente in conseguenza di una condanna per reati in materia di stupefacenti, senza verificare l’assenza di un collegamento tra il possesso della patente e la commissione dei reati né la concreta pericolosità sociale. Ha inoltre richiamato la riduzione della pena finale al di sotto di tre anni. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, contestando le informazioni relative a molteplici vicende penali, all’uso di sostanze stupefacenti e alla situazione familiare; ha allegato la partecipazione a un programma di recupero, il ritiro delle denunce presentate dalla moglie e la successiva definizione della crisi coniugale. In memoria ha altresì contestato la giurisdizione amministrativa, richiamando una successiva pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione. Ha applicato il principio della perpetuatio iurisdictionis, rilevando che la giurisdizione si determina al momento della proposizione del ricorso e che la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dal ricorrente era sopravvenuta rispetto all’instaurazione del giudizio; inoltre, il giudice amministrativo si era già pronunciato sulla giurisdizione in sede cautelare senza contestazioni. Nel merito ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti. Il provvedimento prefettizio non è stato ritenuto automatico: esso mostrava la consapevolezza della sentenza della Corte costituzionale n. 22/2018 e della natura discrezionale del potere prefettizio. La condanna penale non costituiva l’unico fondamento della revoca, poiché l’atto richiamava anche il parere della Questura. L’istruttoria risultava adeguata, essendo documentate la richiesta di informazioni sulla pericolosità e una relazione della Questura dalla quale emergevano ulteriori deferimenti all’autorità giudiziaria per reati diversi e misure cautelari personali. Non è stato ravvisato alcun travisamento dei fatti. Le circostanze sopravvenute relative alla riduzione della pena, al percorso di recupero e alla situazione familiare non hanno inciso sulla legittimità dell’atto, valutata secondo il principio tempus regit actum. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 120, comma 2, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
La revoca della patente per perdita dei requisiti morali non opera automaticamente in conseguenza della condanna penale, ma richiede una valutazione prefettizia discrezionale e adeguatamente istruita sulla concreta pericolosità e sugli elementi rilevanti del caso.
art. 39 c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 5 c.p.c., a fondamento della perpetuatio iurisdictionis: la giurisdizione si determina con riferimento al momento della proposizione del ricorso.
art. 5 c.p.c.
Applicato quale espressione del principio di perpetuatio iurisdictionis, per escludere che una sopravvenuta pronuncia sulla giurisdizione incida sul giudice individuato al momento dell’instaurazione della causa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La revoca prefettizia della patente per perdita dei requisiti morali ai sensi dell’art. 120, comma 2, Codice della strada non può fondarsi su un automatismo derivante dalla sola condanna penale, ma deve risultare da una valutazione discrezionale e concreta della pericolosità del titolare e del rapporto tra i fatti contestati e l’idoneità morale alla guida.
- La motivazione della revoca della patente può legittimamente fondarsi, oltre che sulla condanna penale, su ulteriori elementi istruttori acquisiti dall’autorità di pubblica sicurezza, quali deferimenti per altri reati e misure cautelari personali, purché tali elementi siano effettivamente considerati dall’amministrazione.
- Non sussiste difetto di istruttoria quando il provvedimento prefettizio sia preceduto dalla richiesta di informazioni alla Questura e da una relazione informativa sulla pericolosità del destinatario, e tali elementi siano richiamati o comunque risultino posti a fondamento della decisione.
- La legittimità della revoca della patente deve essere valutata in base alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto; circostanze successive, quali la rideterminazione della pena, l’adesione a un programma di recupero o la definizione di vicende familiari, non incidono di regola sulla validità originaria del provvedimento secondo il principio tempus regit actum.
- Ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 5 c.p.c., la giurisdizione si determina al momento della proposizione della domanda; una pronuncia sopravvenuta sulla giurisdizione non modifica, nel giudizio già instaurato, il giudice individuato secondo tale criterio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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