Cassazione Penale, Sentenza n. 48866/2023 del 07/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 02/02/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso la declaratoria di estinzione del reato adottata de plano dal GIP il 14/01/2023. Il difensore aveva depositato l'atto di opposizione entro 15 giorni dalla notifica, presso la cancelleria del medesimo giudice, richiamando l'art. 667 comma 4 e l'art. 676 c.p.p. e deducendo erronea applicazione delle norme sul rito degli incidenti di esecuzione (art. 666 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l'opposizione ex art. 667 comma 4 c.p.p. sia il rimedio esclusivo e inderogabile contro la declaratoria di estinzione del reato, sia quando il GIP provvede de plano sia quando agisce nel contraddittorio. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al GIP del Tribunale di Cagliari per nuovo esame, con indicazione di valutare l'opposizione secondo le norme sugli incidenti di esecuzione.
Norme richiamate
art. 676 c.p.p.
Stabilisce che, in tema di declaratoria di estinzione del reato, il giudice dell'esecuzione proceda secondo le disposizioni previste dall'art. 667 comma 4 c.p.p.; quindi rinvia alla disciplina dell'opposizione prevista dall'art. 667 comma 4.
art. 667 comma 4 c.p.p.
Appresta lo strumento dell'opposizione al giudice che ha pronunciato la declaratoria di estinzione; tale opposizione è il rimedio esclusivo per il privato interessato e deve essere esperita anche quando il provvedimento sia stato emesso de plano o con modalità irrituali.
art. 666 c.p.p.
Indica che il giudice dell'esecuzione deve provvedere con le forme e il rito degli incidenti di esecuzione; l'opposizione va quindi trattata secondo tale procedimento.
Sez. 1, n. 33007 del 9/07/2013 (giurisprudenza citata)
Richiamata dalla Corte per consolidare il principio che l'opposizione al giudice dell'esecuzione è la fase necessaria di riesame e tutela per il privato, prima di ricorrere alla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- La declaratoria di estinzione del reato si impugna mediante opposizione al giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 667 comma 4 c.p.p.; questo rimedio è esclusivo.
- L'opposizione deve essere esperita anche quando il GIP abbia pronunciato la declaratoria 'de plano' o abbia agito in modo irrituale: la forma di impugnazione non cambia in base alla modalità con cui il giudice ha deciso.
- Il procedimento di opposizione segue le forme e il rito degli incidenti di esecuzione previsti dall'art. 666 c.p.p.; il giudice dell'esecuzione ha ampia cognizione di merito per riesaminare il provvedimento.
- Il deposito dell'atto di opposizione presso la cancelleria del giudice che ha adottato il provvedimento, entro il termine previsto (15 giorni se richiamato), è la modalità corretta per proporre l'opposizione.
- Prima di promuovere ricorso per cassazione avverso una declaratoria di estinzione del reato, è necessario aver esperito l'opposizione al giudice dell'esecuzione; la Corte di Cassazione interviene successivamente solo per controlli di legittimità su provvedimenti emanati dopo il corretto esaurimento del rimedio esperibile.
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