Sentenza del 22/06/2021 n. 3143 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Specificità dei motivi di appello - Emersione in chiave impugnatoria - Mera riproduzione dei motivi di ricorso avverso l'atto impositivo - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa giurisprudenza (Cass. 7671/2012) ha ritenuto inammissibile l'appello perché la mera riproduzione dei motivi del ricorso contro l'atto impositivo non equivale all'indicazione dei motivi d'appello in chiave impugnatoria. In sostanza l'appello è stato dichiarato inammissibile/rigettato per difetto di specificità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello non indicava i motivi in chiave impugnatoria della sentenza appellata, ma si limitava a riprodurre i medesimi rilievi già contenuti nel ricorso avverso l'atto impositivo. La questione riguarda la specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 53 d.lgs. 546/1992: i motivi devono emergere in maniera chiara, seppure sommaria, e devono essere rivolti a censurare la decisione del giudice di primo grado.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 53
L'art. 53 richiede che nell'atto d'appello siano indicati i motivi dell'impugnazione in modo che emerga chiaramente la censura esercitata nei confronti della sentenza impugnata; non è sufficiente ripetere i motivi del ricorso originario contro l'atto impositivo.
Cass. 7671/2012
La Corte ha affermato il principio secondo cui la mera riproduzione dei motivi di ricorso avverso l'atto impositivo non soddisfa il requisito di specificità dei motivi d'appello; i motivi devono essere espressi in chiave impugnatoria della sentenza appellata.
Massime di principio
- L'appello deve indicare, anche sinteticamente, le ragioni per cui si ritiene errata la decisione del primo giudice: non basta ripetere i rilievi fatti contro l'atto impositivo.
- Nel redigere l'atto d'appello conviene formulare i motivi in termini impugnatori (es. censura di valutazione probatoria, errata applicazione di norme, violazione di motivazione), esplicitando il nesso tra le censure e la sentenza impugnata.
- Se si intende riproporre censure già sollevate in primo grado, occorre comunque adattarle e mostrarne l'effetto specifico sulla decisione del giudice di prime cure, evidenziando dove e perché la sentenza è viziata.
- La carenza di specificità può comportare l'inammissibilità dell'appello e, quindi, la perdita del merito processuale: è quindi strategico prevedere motivi specifici e focalizzati sul dispositivo e sulla motivazione della sentenza.
- Per i consulenti: allegare riferimenti puntuali a parti della sentenza impugnata e formulare richieste precise (annullamento, riforma parziale, rinnovazione istruttoria) riduce il rischio di inammissibilità.
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