Cassazione Penale, Ordinanza n. 12977/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità del motivo. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa con uso di armi. La Corte di cassazione rileva tuttavia che la doglianza era formulata in modo generico e non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato i fotogrammi e la dichiarazione della persona offesa circa la presenza di un oggetto ferroso in mano all'aggressore.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
L'impugnazione è inammissibile quando i motivi non consentono un confronto argomentato con la decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'impugnazione penale deve contenere una critica argomentata e specifica del provvedimento censurato; non è sufficiente una doglianza meramente assertiva o generica.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione impugnata, indicando gli specifici passaggi fattuali e giuridici che intende contestare.
- La contestazione del riconoscimento di una circostanza aggravante richiede una censura mirata alla motivazione che l'ha affermata; in difetto di un confronto concreto con le risultanze valorizzate dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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