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Sentenza

Sentenza del 16/03/2020 n. 7266 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

C.T. impugnava l'atto di irrogazione di sanzioni amministrative per Euro 9.592,66 relativo a errata indicazione doganale del valore di 464 colli importati dalla Cina nel 2011; contestava in particolare l'applicabilità della sanzione, in solido con l'importatore, allo spedizioniere che aveva operato come rappresentante diretto dell'importatore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle dogane (avverso la pronuncia favorevole a C.T. della CTP e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello da parte della CTR), confermando che lo spedizioniere rappresentante diretto non è solidalmente responsabile per una dichiarazione doganale regolare ma infedele salvo prova della sua personale partecipazione (ossia di aver fornito i dati o i documenti consapevole della loro erroneità). La Corte ha compensato le spese processuali e integrato la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 4.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)

    La norma stabilisce che, se una dichiarazione doganale è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione di diritti, le persone che hanno fornito quei dati e che erano o avrebbero dovuto essere ragionevolmente a conoscenza della loro erroneità possono essere considerate debitori; applicata per affermare che lo spedizioniere è responsabile solo se ha materialmente fornito i dati consapevole della loro falsità.

  • Legge 25 luglio 2000, n. 213

    Interpretata alla luce del diritto unionale: pone a carico degli spedizionieri l'onere di accertare regolarità, veridicità e completezza dei dati; la responsabilità per dichiarazione regolare ma infedele sussiste solo se lo spedizioniere ha fornito i dati o i documenti su cui si è basata la dichiarazione e ne era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della loro irregolarità.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 53 e art. 57 (richiamati nei motivi di ricorso)

    Richiamati dall'Agenzia nelle doglianze sull'ammissibilità e sulla natura delle censure in appello; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze procedurali dell'Agenzia e ha valorizzato la qualificazione giuridica della responsabilità dello spedizioniere disciplinata dal diritto doganale.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 384 c.p.c., comma 4

    Art. 360 citato come base dei motivi di cassazione per violazione di norme processuali; art. 384(4) utilizzato per integrare la motivazione della sentenza impugnata.

  • Giurisprudenza

    Cass. n. 9777 del 18 giugno 2003

    Precedente richiamato a sostegno del principio che chi fornisce i dati errati può essere considerato debitore se era o avrebbe dovuto essere ragionevolmente a conoscenza della loro erroneità.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra rappresentanza diretta e indiretta: nella rappresentanza diretta lo spedizioniere dichiara in nome e per conto dell'importatore e la responsabilità primaria grava sull'importatore.
  • Lo spedizioniere rappresentante diretto non è automaticamente solidalmente responsabile per una dichiarazione doganale regolare ma infedele; la responsabilità richiede la prova della sua personale partecipazione, ossia che abbia fornito i dati o i documenti e ne fosse (o avrebbe dovuto essere) consapevole dell'erroneità.
  • L'onere della prova circa la partecipazione consapevole dello spedizioniere grava sull'Amministrazione doganale: senza prova, la sanzione non può essere estesa al rappresentante diretto.
  • Per gli spedizionieri: adottare misure di diligenza (verifiche documentali, richiesta di informazioni all'importatore, annotazioni scritte sulle istruzioni ricevute, conservazione delle comunicazioni) per ridurre il rischio di essere considerati responsabili.
  • Per l'Amministrazione: quando intende far valere la responsabilità dello spedizioniere, deve documentare e provare che lo stesso ha fornito i dati o i documenti falsi o che aveva conoscenza (o avrebbe dovuto averla) dell'infedeltà.
  • In casi di dichiarazione irregolare (formale) la responsabilità può essere più agevole da attribuire; in caso di dichiarazione formalmente regolare ma sostanzialmente infedele la prova della partecipazione attiva dello spedizioniere è essenziale.

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