Regolamento (UE) 2018/932
Regolamento (UE) 2018/932 della Commissione, del 29 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le disposizioni relative alle prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e le prescrizioni relative all'omologazione del gruppo dei carburanti universali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento (UE) n. 582/2011, introducendo modifiche sia alle prove PEMS dei veicoli pesanti sia alla disciplina dell’omologazione dei carburanti universali. Sul versante PEMS, adegua i criteri di percorso e di validità delle prove, in particolare per i veicoli della categoria N3, e chiarisce il trattamento degli intervalli validi e delle emissioni di NOx. Sul versante dei carburanti alternativi, introduce un fattore di correzione della potenza da determinare e indicare nella documentazione di omologazione, al fine di armonizzare la verifica della coppia ECU e l’elaborazione dei calcoli emissivi.
Modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 in materia di prove PEMS per i veicoli pesanti Euro VI e di omologazione dei carburanti universali.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli pesanti e ai relativi motori soggetti alla disciplina Euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009, nonché alle procedure di omologazione e di prova svolte dai costruttori, dai servizi tecnici e dalle autorità competenti nell’Unione. Incide in particolare sulle prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS), sulle verifiche della coppia della centralina motore (ECU) e sull’uso, nelle prove, di carburanti disponibili in commercio diversi da quelli conformi alla direttiva 98/70/CE o alle pertinenti norme CEN. È rilevante anche per i carburanti diesel paraffinici, per le miscele diesel con FAME e per la benzina/diesel utilizzati nelle omologazioni, secondo le norme CEN richiamate. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica del regolamento (UE) n. 582/2011 su PEMS e carburanti universali
Il regolamento interviene sul quadro di esecuzione dell’Euro VI per i veicoli pesanti, aggiornando le modalità di prova mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e disciplinando in modo più uniforme l’omologazione dei carburanti universali o alternativi. La Commissione motiva l’intervento con la necessità di recepire nuove norme CEN sui carburanti, di rendere praticabili alcune prove PEMS per i veicoli N3 e di armonizzare la verifica della coppia ECU in presenza di carburanti non standard.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano i costruttori di motori e veicoli pesanti, i servizi tecnici e le autorità che rilasciano omologazioni nell’ambito del regolamento (CE) n. 595/2009 e del regolamento (UE) n. 582/2011. L’intervento tocca sia le prove di emissione su strada con PEMS sia le prove di laboratorio e le verifiche con carburanti disponibili in commercio diversi da quelli conformi alla direttiva 98/70/CE o alle norme CEN richiamate.
Carburanti ammessi e fattore di correzione della potenza
Nell’allegato I viene precisato che, quando il fabbricante consente l’uso di carburanti commerciali non conformi alle specifiche ordinarie, come FAME B100, miscele B20/B30, carburanti paraffinici o altri carburanti alternativi, egli deve adempiere anche agli obblighi ulteriori introdotti dal regolamento. In particolare, deve essere determinato, se del caso, un fattore di correzione della potenza per ciascun carburante dichiarato, calcolato come rapporto tra la coppia massima media misurata con il carburante di riferimento e quella misurata con il carburante dichiarato disponibile in commercio.
Verifica della coppia ECU e dimostrazione di conformità
La disciplina sulla tolleranza del segnale di coppia della centralina viene precisata con riferimento al ciclo WHSC. Il rispetto della prescrizione deve essere dimostrato per il motore capostipite della famiglia di motori quando si determina la potenza del motore, si esegue la prova WHSC e si effettuano le prove di laboratorio fuori ciclo in sede di omologazione. Inoltre, per la determinazione della potenza ai sensi dell’allegato XIV, la conformità va dimostrata per ciascun membro della famiglia di motori mediante ulteriori misurazioni a vari punti di funzionamento, applicando carichi parziali e diversi regimi di rotazione.
Indicazioni nei certificati di omologazione
Le appendici 5 e 7 dell’allegato I sono modificate per richiedere, tra i dati supplementari del certificato di omologazione CE, l’indicazione del fattore di correzione della potenza per ciascun carburante dichiarato, se applicabile. In questo modo il dato tecnico rilevante diviene parte della documentazione ufficiale di omologazione.
Prove PEMS: carburante, percorso e durata
Nell’allegato II il regolamento stabilisce che il carburante usato nelle prove deve essere un carburante disponibile in commercio conforme alla direttiva 98/70/CE e alle pertinenti norme CEN, oppure un carburante di riferimento dell’allegato IX; viene altresì previsto il prelievo di campioni di carburante. Per i veicoli della categoria N3, il percorso PEMS deve essere composto approssimativamente dal 30% di tratto urbano, dal 25% di tratto extraurbano e dal 45% di tratto autostradale. La durata della prova deve consentire di completare da quattro a otto volte il lavoro della prova WHTC, oppure di produrre tra quattro e otto volte la massa di riferimento di CO2 in kg/ciclo.
Validità della prova e trattamento degli NOx
L’appendice 1 introduce una regola specifica per il calcolo delle emissioni specifiche quando la prova è svolta con un carburante commerciale dichiarato: le emissioni egas devono essere corrette mediante il fattore di correzione della potenza. La prova è nulla se la percentuale di intervalli validi è inferiore al 50% oppure se, applicata la regola del 90° percentile, non restano intervalli validi per gli ossidi di azoto (NOx) nel solo tratto urbano. Ciò conferma la centralità del profilo urbano nelle valutazioni delle emissioni di NOx.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei carburanti ammessi per le omologazioni
Nell’allegato I, punto 1.1.2, il fabbricante che consente l’uso di carburanti disponibili in commercio non conformi alla direttiva 98/70/CE o alle norme CEN EN 228:2012 ed EN 590:2013, come FAME B100 (EN 14214), miscele diesel FAME B20/B30 (EN 16709), carburante paraffinico (EN 15940) o altri, deve adempiere alle prescrizioni ulteriori previste dal regolamento.
Fattore di correzione della potenza
È introdotto l’obbligo di determinare, se del caso, un fattore di correzione della potenza per ciascun carburante dichiarato ai sensi del punto 5.2.7. Il fattore va calcolato come rapporto tra la media della coppia massima misurata con il carburante di riferimento e la media della coppia massima misurata con il carburante dichiarato disponibile in commercio.
Verifica della tolleranza del segnale di coppia ECU
La prescrizione di esattezza del segnale di coppia della centralina è adattata: per il ciclo WHSC la tolleranza al punto 5.2.5, lettera b), è fissata al 10% salvo le modalità 1 e 13 (minimo). La conformità deve essere dimostrata per il motore capostipite e, per la determinazione della potenza ai sensi dell’allegato XIV, per ciascun membro della famiglia di motori; se necessario, il fattore di correzione della potenza deve essere determinato con il motore capostipite.
Documentazione di omologazione
Negli addenda dei certificati di omologazione CE delle appendici 5 e 7, tra i dati supplementari deve essere riportato, se del caso, il fattore di correzione della potenza per ciascun carburante dichiarato.
Regole sui carburanti per le prove
Nell’allegato II, punto 4.4.2, si precisa che il carburante per le prove deve essere un carburante disponibile in commercio conforme alla direttiva 98/70/CE e alle norme CEN pertinenti, oppure un carburante di riferimento dell’allegato IX; è inoltre previsto il prelievo di campioni di carburante.
Adeguamento del percorso PEMS per la categoria N3
Per i veicoli della categoria N3, il percorso PEMS deve prevedere circa il 30% di tracciato urbano, il 25% di tracciato extraurbano e il 45% di tracciato autostradale. La durata della prova deve consentire di completare da quattro a otto volte il lavoro svolto durante la prova WHTC, oppure di produrre tra quattro e otto volte la massa di riferimento di CO2 in kg/ciclo.
Calcolo delle emissioni con carburanti dichiarati
Se la prova è eseguita con un carburante disponibile in commercio dichiarato, le emissioni specifiche egas per ciascun intervallo e per ciascun inquinante devono essere calcolate moltiplicando le emissioni specifiche non corrette per il fattore di correzione della potenza.
Validità della prova PEMS e regola del 90° percentile
La prova è nulla se la percentuale di intervalli validi è inferiore al 50% oppure se, dopo l’applicazione della regola del 90° percentile, non rimangono intervalli validi relativamente agli ossidi di azoto (NOx) nel solo percorso urbano. È inoltre chiarito che deve esistere almeno un intervallo valido nel tratto urbano per le emissioni di NOx.
Correzione del segnale ECU nelle verifiche con carburante dichiarato
Quando per la prova si usa un carburante disponibile in commercio dichiarato, il segnale di coppia della centralina deve essere diviso per il fattore di correzione prima della verifica della curva di coppia massima di riferimento.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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