Cassazione Penale, Ordinanza n. 22273/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per tentata estorsione aggravata. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova, sostenendo in sostanza che la motivazione della sentenza di merito non fosse corretta nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa e aveva valorizzato il contenuto di un messaggio dell'imputato alla vittima. Il ricorrente chiedeva anche, implicitamente, una riqualificazione del fatto nell'alveo dell'art. 393 c.p., cioè in una diversa figura di reato ritenuta meno grave rispetto all'estorsione tentata. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che il vizio di motivazione censurabile in cassazione riguarda solo la mancanza o illogicità manifesta del percorso argomentativo, non una rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie, e che nel caso concreto la sentenza impugnata presentava una motivazione lineare e coerente sull'attendibilità della persona offesa e sulla compatibilità logica del messaggio dell'imputato con la conclusione raggiunta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rilevato che il reato non era ancora prescritto, trattandosi di tentata estorsione aggravata, per la quale il termine di prescrizione ordinario indicato in sentenza è di anni 13 e mesi 4, con l'aumento di un quarto. Non è stato disposto alcun annullamento della decisione di merito.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio denunciabile in cassazione è quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con massime di अनुभवienza o con le altre affermazioni del provvedimento, non una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza controllo sulla rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
artt. 56 e 629 c.p.
La fattispecie concreta è qualificata come tentata estorsione aggravata.
art. 628, comma 3, n. 1, c.p.
Richiamato come riferimento dell'aggravante contestata nel capo relativo alla tentata estorsione.
art. 393 c.p.
È evocato dalla difesa per chiedere una riqualificazione del fatto, ma la Corte esclude che il contenuto della minaccia sia compatibile con tale diversa qualificazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando il ragionamento del giudice di merito presenti una manifesta illogicità o un effettivo difetto di coerenza interna; non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio.
- L'attendibilità della persona offesa è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo che la motivazione sia affetta da specifiche criticità logiche o giustificative.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto non può fondarsi su una lettura alternativa di meri dati di merito se la motivazione di appello ha spiegato, in modo non illogico, la compatibilità del fatto con la fattispecie contestata.
- Quando il ricorso si limita a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti già valutati dai giudici di merito, senza evidenziare un vero vizio logico-giuridico, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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