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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12790/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra le condanne riportate in due distinti giudizi abbreviati (sentenza n.1014/2016 per furto pluriaggravato e sentenza n.612/2015 per estorsione aggravata e riciclaggio). Il ricorrente deduce che il Tribunale non ha tenuto conto della riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.), non ha operato alcuna riduzione sulla pena pecuniaria e ha applicato un aumento di pena (per la continuazione) di entità maggiore al reato meno grave (furto) rispetto a quanto disposto per il reato ritenuto più grave (riciclaggio), senza fornire la necessaria motivazione e i passaggi logici del calcolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame. La Corte ha rilevato che l'ordinanza non esplicita i passaggi logici relativi all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato e non ha rispettato i criteri consolidati in giurisprudenza sul calcolo della pena in caso di continuazione tra condanne derivate da distinti abbreviati: la pena base deve essere determinata prima della applicazione della diminuente, gli aumenti per continuazione devono essere calcolati e motivati separatamente sui reati satellite e solo sull'intero così ottenuto va applicata la diminuente; inoltre il giudice deve indicare il reato più grave e motivare le scelte di ragguaglio e congruità, nel rispetto del divieto di superare la somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale (art. 671 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 442 c.p.p.

    La diminuente per il rito abbreviato deve essere applicata sull'intero complesso sanzionatorio solo dopo che siano stati determinati la pena base e gli aumenti per continuazione; il giudice deve indicare chiaramente se e in quale misura la diminuente è stata operata

  • art. 671 c.p.p.

    Limite al trattamento sanzionatorio: il risultato finale non può superare la somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale; vincola il giudice nell'applicazione degli aumenti e delle diminuenti

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    Individuazione della violazione più grave tra le condanne da coordinare: una volta indicata la violazione più grave, il giudice è libero di stabilire la pena per gli altri episodi applicando i criteri di ragguaglio

  • art. 135 c.p.

    Criteri di ragguaglio utilizzabili dal giudice per armonizzare le pene relative ai reati satellite, purché motivati e rispettosi dei limiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019 (Rv. 276838 - 281617)

    Precisa che, in caso di riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati, la pena base deve essere determinata nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato e che su di essa devono essere applicati e motivati i singoli aumenti per la continuazione

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021 (Rv. 281617)

    Conferma l'onere motivazionale del giudice nel dettagliare l'individuazione del reato più grave, la pena base e il calcolo distinto degli aumenti per ciascun reato satellite, dando atto dell'applicazione della diminuente

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 25426 del 30/05/2013 (Rv. 256051)

    Ribadisce la libertà del giudice, una volta individuata la violazione più grave, di stabilire la pena per gli altri episodi anche servendosi dei criteri di ragguaglio, purché nel rispetto dei limiti normativi e con adeguata motivazione

Massime di principio

  • Quando si riconosce la continuazione tra condanne derivanti da distinti giudizi abbreviati, la pena base va fissata prima dell'applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato
  • Gli aumenti per continuazione devono essere calcolati e motivati separatamente per ciascun reato satellite e vanno applicati sulla pena base determinata prima della diminuente
  • Solo dopo aver calcolato la somma (pena base + aumenti) si applica la diminuente per il rito abbreviato sull'intero risultato, con esplicita indicazione del suo trattamento
  • Il giudice deve identificare il reato più grave, motivare la scelta e spiegare i passaggi aritmetici usati per arrivare alla pena finale (compresa la pena pecuniaria)
  • Le misure di aumento o riduzione non devono portare a una pena complessiva superiore alla somma delle sanzioni irrogate nei singoli titoli (art. 671 c.p.p.)
  • Il giudice può utilizzare i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p. per calibrare le pene dei reati secondari, ma la scelta deve essere adeguatamente motivata e coerente con i limiti di legge
  • In caso di omissione o motivazione insufficiente sui passaggi di calcolo della pena (in particolare sull'applicazione della diminuente e sul trattamento della pena pecuniaria), l'ordinanza è annullabile e il procedimento va rimesso per nuovo esame

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