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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39333/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione del Tribunale che aveva mantenuto fermo il decreto ingiuntivo per compensi professionali. Ha condannato le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Tre clienti avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso in favore di due difensori per compensi professionali relativi all'attività svolta nell'ambito di un procedimento penale nel quale le clienti erano imputate. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto, ritenendo tempestiva l'opposizione, infondate le contestazioni sulla liquidazione del credito e sulla prescrizione. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione delle norme sul rito speciale per la liquidazione dei compensi degli avvocati, sostenendo che la causa avrebbe dovuto essere trattata con diversa composizione e diverso rito e che l'omesso mutamento di rito avrebbe dovuto determinare invalidità o improcedibilità; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sull'inadempimento, sostenendo che spettasse ai professionisti provare il rapporto e l'inadempimento delle clienti, e che esse avessero invece sollevato un'eccezione di inesatto adempimento; 3) violazione delle norme sulla liquidazione degli onorari, lamentando che il giudice non avesse rispettato la gerarchia tra accordo, tariffe e determinazione giudiziale e avesse duplicato i compensi; 4) nullità/motivazione apparente e omesso esame del fatto decisivo relativo all'eccezione di inadempimento. La Corte ha ritenuto infondata la censura sul mezzo di impugnazione, chiarendo che, alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite, il provvedimento era inappellabile e dunque correttamente impugnato con ricorso per cassazione; ha poi respinto tutti i motivi, affermando che l'omesso mutamento del rito rileva solo se sia allegato uno specifico pregiudizio processuale, che nel caso non era stato dedotto; che, in tema di compensi forensi, il cliente che contesti l'attività svolta deve provare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del difensore, mentre il professionista deve provare solo l'extra tariffario se pretende somme superiori al massimo; e che il giudice aveva correttamente liquidato secondo tariffa in relazione alla complessità delle posizioni e senza duplicazioni, con motivazione sufficiente e non apparente.

Norme richiamate

  • art. 28 L. n. 794 del 1942

    nel giudizio di liquidazione dei compensi dell'avvocato, come riformato, si applica il procedimento speciale; la decisione è inappellabile nei casi previsti dalla disciplina richiamata

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    si applica anche quando il cliente contesti l'esistenza del rapporto o l'an debeatur; il provvedimento che definisce il procedimento è inappellabile

  • artt. 702-bis ss. c.p.c.

    il rito sommario ordinario non è utilizzabile per introdurre questa azione quando opera il rito speciale previsto dalla disciplina sulla liquidazione dei compensi forensi

  • art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011

    l'eventuale mancato mutamento del rito non comporta automaticamente nullità o improcedibilità, occorrendo la deduzione di uno specifico pregiudizio processuale

  • art. 50-bis c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla composizione del tribunale e alla trattazione della causa

  • art. 702-ter c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del rito sommario e alla decisione

  • art. 54, comma 4, lett. b), n. 2, L. n. 69 del 2009

    richiamato dalla ricorrente per contestare la corretta composizione del collegio e la trattazione della causa

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    norme sul ricorso per cassazione invocate per violazione di legge, nullità della motivazione e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento della prestazione professionale

  • art. 1453 c.c.

    richiamato quale norma generale sulla risoluzione per inadempimento, evocata nel quadro difensivo delle ricorrenti

  • art. 1460 c.c.

    la violazione dell'obbligo di diligenza del professionista può comportare la perdita del diritto al compenso in caso di eccezione di inadempimento fondata

  • art. 2697 c.c.

    disciplinante l'onere della prova: il cliente deve provare l'inadempimento o inesatto adempimento del difensore; il professionista prova gli elementi per chiedere compensi oltre i limiti tariffari

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione della prova e alla dedotta erronea considerazione delle contestazioni

  • art. 1176 c.c.

    il professionista deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nell'esecuzione dell'incarico

  • art. 2236 c.c.

    richiamato come eccezione nei casi in cui la prestazione implichi problemi tecnici di particolare difficoltà

  • art. 2233 c.c.

    norma sulla determinazione del compenso professionale, con priorità dell'accordo, poi delle tariffe e dei criteri legali

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al procedimento monitorio e alla liquidazione dei compensi

  • art. 636 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al procedimento monitorio e alla liquidazione degli onorari

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre motivazione apparente dell'ordinanza impugnata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    testo unico sulle spese di giustizia richiamato per il contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel procedimento di liquidazione dei compensi dell'avvocato, il regime delle impugnazioni dipende dalla qualificazione data dal giudice alla domanda e dalla forma del provvedimento adottato; quando opera il rito speciale previsto dalla disciplina sulla semplificazione dei riti, la decisione è inappellabile e va impugnata con ricorso per cassazione.
  • L'omesso mutamento del rito non determina di per sé nullità, improcedibilità o inesistenza della decisione: la parte che se ne dolga deve allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio processuale, in particolare una concreta lesione del diritto di difesa o del contraddittorio.
  • In tema di compensi professionali forensi, il cliente che contesti l'attività svolta deve provare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del difensore; il professionista deve invece provare le circostanze giustificative solo quando pretenda compensi oltre i limiti tariffari o oltre il valore ordinario della prestazione.
  • Il difensore che abbia svolto l'incarico con la diligenza richiesta conserva il diritto al compenso; la violazione del dovere di diligenza può incidere sul diritto alla retribuzione solo se sia allegata e provata una concreta prestazione negligente o inadeguata.
  • La liquidazione degli onorari deve avvenire secondo i criteri legali e tariffari applicabili, tenendo conto della complessità dell'attività e delle singole posizioni assistite; la critica in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito, altrimenti resta generica.
  • La censura di motivazione apparente o di omesso esame di un fatto decisivo non può fondarsi su affermazioni generiche: occorre indicare il fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti, nonché spiegare perché il suo esame avrebbe condotto a un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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