Cassazione Penale, Ordinanza n. 14587/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, all'esito di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto la pena inflitta in primo grado. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge penale, censurando la qualificazione giuridica della condotta contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto che, in presenza di accordo ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso non possa investire la qualificazione giuridica del fatto, poiché l'accordo sui punti concordati comporta rinuncia a proporre in sede di legittimità doglianze diverse, anche se rilevabili d'ufficio, salvo il solo caso di pena illegale.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il concordato sui motivi di appello implica, sui punti concordati, la rinuncia a dedurre in cassazione doglianze diverse, anche relative a questioni rilevabili d'ufficio, con la sola eccezione della pena illegale.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso e della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello resa all'esito di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. non è ammissibile il ricorso per cassazione che contesti la qualificazione giuridica del fatto, perché l'accordo comporta rinuncia alle ulteriori doglianze sui punti concordati.
- La preclusione derivante dal concordato sui motivi opera anche rispetto a questioni rilevabili d'ufficio in sede di legittimità.
- L'unica eccezione alla preclusione del ricorso successivo al concordato è la deduzione dell'irrogazione di una pena illegale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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