Ordinanza n. 1079/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza ter, 22 dicembre 2025, n. 23439, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il recupero di somme ritenute indebitamente corrisposte dal G.S.E.
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Lazio e ha chiesto incidentalmente la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda esclusivamente il recupero di somme che il G.S.E. considera indebitamente corrisposte, nell’ambito del meccanismo cosiddetto “a due vie” previsto dal d.m. 4 luglio 2019. L’appellante ha prospettato la necessità di sospendere la sentenza, formulando anche la richiesta alternativa di una sollecita fissazione dell’udienza di merito e richiamando precedenti della Sezione. Dal testo non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di recupero o contro la sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza anticipare alcuna valutazione sulla fondatezza dell’appello né sulle corrette modalità applicative, nel caso concreto, del meccanismo “a due vie” previsto dal d.m. 4 luglio 2019. Il Collegio ha ritenuto tale misura adeguata poiché la controversia concerne soltanto il recupero di somme e, allo stato, non era stata avviata alcuna riscossione coattiva. È stata quindi fissata l’udienza di trattazione del merito dell’appello al 29 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.
Consente, in sede cautelare, di soddisfare l’esigenza di tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito; è stato applicato per accogliere l’istanza senza sospendere direttamente la sentenza e senza anticipare il giudizio sul merito.
d.m. 4 luglio 2019
Disciplina il meccanismo cosiddetto “a due vie”, la cui corretta applicazione al caso concreto è stata riservata alla fase di merito.
Massime di principio
- Quando una controversia amministrativa riguarda esclusivamente il recupero di somme e non risulta ancora avviata la riscossione coattiva, la tutela cautelare può essere adeguatamente assicurata, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza necessità di sospendere direttamente l’atto o la sentenza impugnata.
- La concessione della misura cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito non implica una valutazione anticipata sulla fondatezza delle censure né sulla corretta applicazione della disciplina sostanziale controversa, che resta riservata alla decisione di merito.
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