Sentenza n. 2659/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1454/2025, depositata il 26.03.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato al Ministero di mettere a disposizione la carta docente, o altro equipollente, per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1454/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente, o altro equipollente, per l'importo di 500 euro annui relativo all'anno scolastico 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, che non aveva eseguito il pagamento né integralmente né parzialmente. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione. L'azione di ottemperanza non comprendeva invece le spese liquidate nella sentenza civile, distratte in favore del difensore, poiché tale profilo non era stato azionato nel presente giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e rilevato che il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, né aveva contestato il credito nell'an o nel quantum. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione era decorso, rendendo procedibile l'azione esecutiva di ottemperanza.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio è stato definito come azione di ottemperanza e ha condotto all'accertamento dell'inottemperanza, all'ordine di esecuzione e alla nomina preventiva del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato non sia stato eseguito dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti della pubblica amministrazione.
- In presenza di un credito giudizialmente riconosciuto, non contestato dall'amministrazione nell'an e nel quantum, e rimasto integralmente insoluto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione inadempiente.
- L'azione di ottemperanza resta delimitata alle obbligazioni effettivamente azionate: le spese di lite distratte in favore del difensore non sono comprese se il ricorrente non ne abbia chiesto l'esecuzione nel giudizio di ottemperanza.
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