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Sentenza

Sentenza n. 356/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 937/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.07.2024.

Giustizia amministrativa202501571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 937/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 937/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Deduce, in sostanza, la perdurante inerzia del Ministero nell'adempimento delle statuizioni contenute nel giudicato. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, rilevando l'inadempienza dell'amministrazione rispetto al giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi decorrenti dall'istanza della parte ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e disporre, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato non spontaneamente eseguita dall'amministrazione, il beneficiario può proporre ricorso per ottemperanza decorso il termine dilatorio applicabile e previa notifica del giudicato all'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente secondo il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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