Cassazione Penale, Sentenza n. 43495/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Tivoli aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in sede di sentenza, contestando la revoca per non aver potuto adempiere all'obbligo condizionante consistente nel pagamento di una provvisionale di euro 100.000 in favore della persona offesa (Maena Nunzi). Il Tribunale aveva ritenuto che il pagamento non fosse stato effettuato e che la ricorrente non avesse posto in essere iniziative per risarcire o rateizzare l'importo; la ricorrente deduceva in cassazione la mancata valutazione della sua situazione reddituale e l'assoluta impossibilità economica di adempiere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha rilevato d'ufficio una violazione di legge: il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca senza aver fissato, né aver rilevato l'assenza di fissazione, del termine entro il quale doveva essere eseguito l'obbligo risarcitorio condizionante la sospensione. Richiamando la decisione di Sez. U. n. 37503/2022, la Corte ha precisato che il termine deve essere fissato in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dall'esecuzione (anche d'ufficio) e che, se non fissato, esso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen., decorrenti dal passaggio in giudicato. Nel caso di specie quel termine quinquennale non risultava ancora decorso alla data dell'udienza di revoca (20/07/2021); perciò la revoca era illegittima. La Corte ha ordinato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Stabilisce i termini (cinque o due anni) che, se non è fissato altrimenti il termine per l'adempimento dell'obbligo condizionante la sospensione, fanno da termine di riferimento decorso il passaggio in giudicato della sentenza
Sez. U. n. 37503 del 23/06/2022 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)
Sez. U. n. 37503 del 23/06/2022
Principio secondo cui, quando la sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine per l'adempimento è elemento essenziale che deve essere fissato in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione (anche d'ufficio); in difetto, esso coincide con i termini di cui all'art. 163 cod. pen.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena subordinata a un obbligo risarcitorio richiede che il termine per adempiere sia chiaramente fissato: in sentenza o, in mancanza, da giudice d'impugnazione o d'esecuzione; senza termine fissato, si applicano i termini di art. 163 cod. pen.
- Il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio per mancato pagamento se il termine per adempiere non è ancora scaduto; va verificata la decorrenza del termine prima di pronunciarsi sulla revoca.
- La mancata valutazione di profili procedurali essenziali (es. fissazione del termine) integra un vizio di legittimità che può condurre all'annullamento dell'atto di revoca anche d'ufficio dalla Corte di Cassazione.
- Le dichiarazioni della persona offesa sulla mancata percezione della provvisionale non escludono l'obbligo per il giudice di accertare formalmente la sussistenza del termine e la decorrenza dello stesso prima della revoca.
- In situazioni analoghe, il soggetto beneficiario dovrebbe documentare tempestivamente l'impossibilità economica e/o chiedere misure alternative (rateizzazione, sospensione, istanza per valutare l'impossibilità) per evitare la revoca; d'altra parte l'autorità deve valutare l'effettiva scadenza del termine e la condizione economica prima di revocare.
- Se il termine non è stato fissato in sentenza, è possibile opporre la decorrenza dei termini legali (art. 163) a tutela del beneficiario fino alla loro scadenza.
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