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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21640/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di retrodatazione della misura cautelare della custodia in carcere applicata per un reato di estorsione pluriaggravata (art. 629 c.p. aggravato dall'art. 416‑bis, comma 1 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 274 lett. c) e 275 commi 1 e 3 c.p.p. sostenendo che la presunzione di pericolosità derivante dall'art. 416‑bis non poteva persistere dopo l'assoluzione definitiva per il reato associativo e dopo aver scontato in custodia cautelare oltre due terzi della pena; 2) violazione dell'art. 297 comma 3 c.p.p. e principio di "contestazione a catena", poiché la custodia cautelare avrebbe dovuto essere retrodatata in ragione della connessione tra precedenti indagini/provvedimenti (stessi tempi, stesso territorio, stesso pubblico ministero) e della continuità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha disposto il rigetto. Ha ritenuto il primo motivo non consentito e comunque manifestamente infondato, poiché il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la persistenza della pericolosità del ricorrente, valorizzando la gravità della condotta, la continuità e l'organizzazione dell'azione illecita e l'ostatività all'applicazione dei domiciliari nel luogo (Rosarno) dove è stanziata la cosca Bellocco. Sulla richiesta di retrodatazione per "contestazione a catena" la Corte ha confermato che la domanda era generica e non dimostrava la desumibilità dagli atti della prima ordinanza di un medesimo disegno criminoso; ha richiamato i due requisiti necessari per la retrodatazione (a. il termine risultante dalla retrodatazione sarebbe interamente scaduto al momento del secondo provvedimento; b. gli elementi giustificativi della successiva ordinanza devono essere desumibili dalla precedente). Pena condanna alle spese processuali e pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis, comma 1 c.p.

    Attribuisce l'aggravante e la presunzione di metodo mafioso; la Corte ha ritenuto che questa circostanza possa continuare a giustificare la misura cautelare e ostare ai domiciliari nel luogo in cui la consorteria è radicata, in presenza di elementi di continuità e organizzazione dell'azione illecita.

  • art. 629 c.p.

    Norma che sanziona l'estorsione; la fattispecie contestata è stata considerata pluriaggravata dall'art. 416‑bis, rafforzando la gravità del fatto ai fini cautelari.

  • art. 297, comma 3 c.p.p.

    Regola la retrodatazione della custodia cautelare in caso di contestazione a catena; la Corte ha ricordato che la richiesta di retrodatazione è ammissibile solo se ricorrono congiuntamente la completa scadenza del termine a seguito della retrodatazione e la desumibilità dalla precedente ordinanza di tutti gli elementi che giustificano quella successiva.

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti dell'impugnazione: la Corte ha ritenuto il primo motivo eccentrico rispetto al thema decidendum dell'istanza di inefficacia della misura e quindi non consentito.

  • art. 275, commi 1 e 3 c.p.p.

    Richiamati con riferimento ai limiti formali e sostanziali dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che le censure riproposte fossero generiche e non specifiche rispetto alle argomentazioni del giudice del riesame.

  • art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (indicazioni di trasmissione/annotazioni amministrative).

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione della custodia cautelare per "contestazione a catena" è necessario provare due condizioni congiunte: 1) che, con la retrodatazione richiesta, il termine di custodia sarebbe interamente scaduto al momento del secondo provvedimento; 2) che dalla precedente ordinanza applicativa si possano desumere tutti gli elementi idonei a giustificare la successiva misura, ossia la "connessione qualificata" e il medesimo disegno criminoso.
  • Argomentazioni generiche o prive di specifici elementi fattuali/documentali sulla continuità del disegno criminoso verranno dichiarate inammissibili o respinte: la mera coincidenza di territorio, ufficio procedente o medesima imputazione non è sufficiente senza il collegamento probatorio concreto.
  • La presunzione di pericolosità derivante dall'aggravante di tipo mafioso (art. 416‑bis) può continuare a giustificare misure cautelari anche se vi è stata assoluzione o diversa esito su taluni capi, quando vi sia evidenza di continuità, organizzazione e radicamento territoriale dell'azione illecita; ciò può comportare l'ostatività a misure meno afflittive (es. domiciliari) nel luogo ove opera la consorteria.
  • Le impugnazioni che sollevano questioni estranee al thema decidendum dell'istanza cautelare (cioè motivi non pertinenti alla decisione impugnata) possono essere dichiarate non consentite o inammissibili; il ricorrente deve restare nei limiti della decisione impugnata e motivare specificamente i punti contestati.
  • In fase di riesame e in Cassazione le censure già controvertute senza apportare nuovi elementi probatori o argomentativi spesso risultano inefficaci: è necessario prospettare elementi nuovi o mostrare specifici vizi di motivazione per ottenere accoglimento.

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