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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 1972 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

NOTIFICA DEL RICORSO ALLA CONTROPARTE CONTUMACE - questioni di rito - produzione della raccomandata A/R di spedizione - mancanza produzione ricevuta di spedizione implica inammissibilità ricorso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è dichiarato inammissibile per mancata produzione della prova dell'avvenuta notifica alla controparte contumace. La regola non opera nello stesso modo se il destinatario si costituisce in giudizio, poiché in tal caso la costituzione può sanare eventuali vizi della notificazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso è stato notificato alla controparte mediante il servizio postale, ma il ricorrente non ha prodotto in giudizio la ricevuta o l'avviso di ricevimento attestante la consegna del plico. Secondo la giurisprudenza richiamata, quando il destinatario non si costituisce, la notifica non si considera perfezionata con la sola spedizione: il ricorrente deve dimostrare l'effettiva ricezione dell'atto, depositando l'avviso di ricevimento prima della discussione, a pena di inammissibilità.

Norme richiamate

  • Art. 156 del codice di procedura civile

    La costituzione del destinatario può determinare la sanatoria dei vizi della notificazione, rendendo non necessaria, nello stesso modo, la prova della ricezione quando la controparte si sia costituita in giudizio.

  • Art. 16 del D. Lgs. 546/1992

    Disciplina le modalità delle notificazioni nel processo tributario, comprese quelle eseguite tramite il servizio postale.

  • Art. 58 del D. Lgs. 546/1992

    È richiamato in relazione alla produzione documentale nel processo tributario e agli adempimenti necessari per dimostrare la regolarità della notificazione.

  • Cassazione civile, sentenze n. 3337/2017 e n. 26108/2015

    La notifica postale si perfeziona, nei confronti del destinatario contumace, con la consegna del plico; la sola ricevuta di spedizione non dimostra l'avvenuta notificazione. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, chi notifica un ricorso per posta deve conservare e depositare l'avviso di ricevimento che dimostri la consegna dell'atto, soprattutto se il destinatario non si costituisce.
  • La sola ricevuta di spedizione prova l'invio del plico, ma non la sua effettiva consegna e quindi, di regola, non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento entro il termine processuale rilevante può comportare l'inammissibilità del ricorso, anche se la spedizione è stata effettuata correttamente.
  • Se il destinatario si costituisce in giudizio, la costituzione può sanare il vizio della notificazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; tale effetto sanante non può essere normalmente invocato nei confronti di una parte rimasta contumace.
  • In situazioni analoghe è opportuno depositare tempestivamente sia la prova della spedizione sia quella della consegna, verificando che l'avviso di ricevimento identifichi chiaramente il destinatario, la data e l'esito della notifica.

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