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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1648

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 della Commissione, del 29 ottobre 2018, che autorizza l'immissione sul mercato degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’immissione sul mercato degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e ne inserisce la voce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’autorizzazione è circoscritta a specifiche categorie di alimenti e subordinata a precise condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e specifiche tecniche del prodotto. Per i prodotti lattiero-caseari viene espressamente richiamata e fatta salva la disciplina del regolamento (UE) n. 1308/2013, che impedisce l’uso degli XOS per sostituire componenti del latte.

Autorizzazione all’immissione sul mercato degli xilo-oligosaccaridi come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco اتحione dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli xilo-oligosaccaridi (XOS) immessi sul mercato dell’Unione come nuovo alimento, nelle forme e condizioni d’uso indicate nell’allegato, per l’impiego in specifiche categorie alimentari destinate alla popolazione generale. Rileva per operatori del settore alimentare che producono o commercializzano pane bianco, pane integrale da tavola, cereali da colazione, biscotti, bevande a base di soia, yogurt, creme di frutta da spalmare e prodotti di cioccolato. Restano impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti lattiero-caseari, in particolare il divieto di usare gli XOS per sostituire totalmente o parzialmente componenti del latte. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Autorizzazione degli xilo-oligosaccaridi come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato degli xilo-oligosaccaridi (XOS) quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’intervento aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA del 27 giugno 2018.

Contesto procedurale e base giuridica

La domanda era stata presentata il 4 maggio 2016 da Longlive Europe Food Division Ltd. alle autorità ungheresi ai sensi del previgente regolamento (CE) n. 258/97, riguardando l’uso degli XOS in diverse categorie alimentari per la popolazione generale. In base all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, la domanda è stata trattata come domanda ai sensi del nuovo quadro normativo, poiché al 1° gennaio 2018 non era stata adottata una decisione definitiva.

Valutazione scientifica e motivazione dell’autorizzazione

L’autorità competente ungherese aveva inizialmente ritenuto gli XOS conformi ai criteri del regolamento (CE) n. 258/97; successivamente, a seguito di obiezioni motivate di altri Stati membri su specifiche, stabilità, assunzione massima giornaliera e studi tossicologici, la Commissione ha chiesto un’ulteriore valutazione all’EFSA. Il parere scientifico conclusivo ha ritenuto gli XOS sicuri negli usi e ai livelli proposti per prodotti di panetteria, prodotti lattiero-caseari, creme di frutta da spalmare, prodotti di cioccolato e bevande a base di soia, consentendo l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

Condizioni di impiego e limiti quantitativi

L’allegato circoscrive l’uso autorizzato a specifiche categorie alimentari e stabilisce i livelli massimi: 14 g/kg per pane bianco, pane integrale da tavola, cereali da colazione e biscotti; 3,5 g/kg per bevande a base di soia e yogurt; 30 g/kg per creme di frutta da spalmare e prodotti di cioccolato. I livelli massimi sono calcolati in base alle specifiche della forma "sotto forma di polvere 1".

Etichettatura e informazione al consumatore

Per i prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento, la denominazione da riportare in ეტichetta è "Xilo-oligosaccaridi". Il regolamento, quindi, collega l’autorizzazione a un requisito specifico di trasparenza informativa verso il consumatore finale.

Limitazione specifica per i prodotti lattiero-caseari

Il regolamento evidenzia che il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce requisiti per il latte e i prodotti lattiero-caseari applicabili anche agli XOS quando usati come ingrediente in tali prodotti. In particolare, l’allegato VII, parte III, punto 2, vieta che gli XOS siano impiegati per sostituire, totalmente o parzialmente, componenti del latte; per questo motivo l’autorizzazione è espressamente fatta salva rispetto a tale disciplina.

Specifiche del nuovo alimento

Gli XOS sono definiti come una miscela ottenuta da pannocchie (Zea mays subsp. mays) mediante idrolisi con xilanasi prodotta da Trichoderma reesei, seguita da purificazione. L’allegato dettaglia tre forme del prodotto: polvere 1, polvere 2 e sciroppo, fissando per ciascuna valori di composizione e purezza, inclusi tenore di XOS, carboidrati totali, mono- e disaccaridi, oligosaccaridi, maltodestrina, oltre a limiti microbiologici e di contaminanti metallici.

Modifica dell’elenco dell’Unione e efficacia

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 viene aggiornato con l’inserimento della nuova voce in tabella 1 e con le specifiche tecniche in tabella 2. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione e inserimento nell’elenco dell’Unione

Gli xilo-oligosaccaridi, come specificati nell’allegato, sono inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’autorizzazione copre anche le condizioni d’uso e i requisiti di etichettatura indicati nell’allegato.

Condizioni d’uso per categorie alimentari specifiche

L’uso è autorizzato per pane bianco, pane integrale da tavola, cereali da colazione e biscotti fino a 14 g/kg; per bevande a base di soia e yogurt fino a 3,5 g/kg; per creme di frutta da spalmare e prodotti di cioccolato fino a 30 g/kg. I livelli massimi sono calcolati in base alle specifiche della voce "sotto forma di polvere 1".

Etichettatura obbligatoria

La denominazione del nuovo alimento che deve figurare sull’etichetta dei prodotti alimentari contenenti XOS è "Xilo-oligosaccaridi".

Clausola di salvaguardia per i prodotti lattiero-caseari

Quando sono utilizzati nei prodotti lattiero-caseari, gli xilo-oligosaccaridi non possono sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei componenti del latte. L’autorizzazione del regolamento resta quindi subordinata alle limitazioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

Gli XOS sono descritti come miscela di xilo-oligosaccaridi ottenuti da pannocchie (Zea mays subsp. mays) mediante idrolisi con xilanasi prodotta da Trichoderma reesei seguita da purificazione. L’allegato fissa specifiche per tre forme: polvere 1, polvere 2 e sciroppo, con parametri di umidità, proteine, ceneri, pH, carboidrati totali, tenore di XOS, mono- e disaccaridi, oligosaccaridi, maltodestrina e limiti contaminanti (rame, piombo, arsenico, Salmonella, E. coli, lieviti e muffe).

Aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato per inserire la nuova voce relativa agli xilo-oligosaccaridi nella tabella 1 (nuovo alimento autorizzato) e nella tabella 2 (specifiche).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareetichettatura alimentaremercato internoorganizzazione comune dei mercati agricoli

Testo integrale

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