Sentenza del 02/03/2020 n. 1191 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro - Lodo arbitrale - Reso esecutivo e poi sospeso con ordinanza della Corte d'Appello - Presupposto del tributo - Sussistenza - Registrazione a debito - Non compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'avviso di liquidazione per l'imposta di registro relativo al lodo arbitrale depositato il 17.05.2012 e dichiarato esecutivo dal Tribunale di Roma il 10.12.2014. La ricorrente deduceva che l'esecutività era poi stata sospesa con ordinanza della Corte d'Appello (in ragione dell'impugnazione proposta dall'Amministrazione), quindi non sarebbe dovuta l'imposta o, alternativamente, l'imposta avrebbe dovuto essere assolta tramite "prenotazione a debito" ai sensi degli artt. 59 e 60 del DPR n.131/1986. Richiamava altresì l'art.66 DPR n.131/1986 e la sentenza Corte Cost. n.522/2002 per sostenere che il rilascio di copie/atti e la procedura esecutiva non potevano essere ostacolati dall'onere fiscale.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell'art.37 DPR n.131/1986, il provvedimento che dichiara esecutivo il lodo arbitrale costituisce presupposto per l'imposta di registro anche se impugnato o sospeso; la sospensione dell'esecutività non fa venire meno l'obbligo di registrazione e pagamento (con possibilità di conguaglio o rimborso successivo in caso di decisione definitiva). Quanto alla prenotazione a debito prevista dagli artt.59 e 60 DPR n.131/1986, il Tribunale ha chiarito che tale istituto opera solo quando l'imposta sia a carico dell'amministrazione pubblica (art.158 DPR n.115/2002) e quando l'atto sia compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione: nel caso di decreto di esecutorietà rilasciato su istanza della società ai sensi dell'art.825 c.p.c., l'art.57 DPR n.131/1986 pone l'obbligo di pagamento in capo al soggetto che ha richiesto il decreto, non all'amministrazione, per cui la registrazione a debito non compete. Il richiamo all'art.66 e alla sentenza costituzionale è stato ritenuto inconferente rispetto alla diversa fattispecie. La società è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
DPR 26 aprile 1986 n.131, art.37
"Gli atti dell'autorità giudiziaria ... i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali ... sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; ..."
Il presupposto dell'imposta è l'esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione (decreto che dichiara esecutivo il lodo), indipendentemente dalla sua impugnabilità o sospensione; l'imposta è dovuta al momento della registrazione, con possibilità di rimborso successivo se la decisione viene annullata.
DPR 26 aprile 1986 n.131, art.59
"Si registrano a debito ... le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato ... quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti."
La registrazione a debito è riservata agli atti formati d'ufficio o ad istanza/nel interesse dell'amministrazione statale; non è automaticamente applicabile quando l'atto è stato formato su istanza del privato.
DPR 26 aprile 1986 n.131, art.60
"La registrazione a debito può essere eseguita a condizione che ... sia indicato che questo è compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato."
Requisito formale per la registrazione a debito: l'atto deve recare indicazione che è stato formato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione.
DPR 26 aprile 1986 n.131, art.66
"I soggetti indicati nell'art.1 ... possono rilasciare originali, copie ed estratti ... solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione ..."
La norma disciplina il rilascio di copie/originali in relazione all'avvenuta registrazione; la Corte ha ritenuto la disciplina modificata per effetto della Corte Costituzionale, ma ha ritenuto la questione non pertinente alla richiesta di differimento del pagamento dell'imposta nel caso concreto.
DPR 26 febbraio 2002 n.115, art.158
"Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: ... c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59 ..."
Collega la prenotazione a debito al caso in cui le spese, inclusa l'imposta di registro, siano effettivamente a carico dell'amministrazione: la prenotazione a debito non opera se l'imposta è a carico del privato.
DPR 26 aprile 1986 n.131, art.57
"... sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta ... coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli ... 825 del codice di procedura civile."
In deroga al principio della solidarietà, per i provvedimenti richiesti ai sensi dell'art.825 c.p.c. l'imposta di registro è dovuta dal soggetto che ha richiesto il decreto (di esecutorietà), ossia il privato che ha ottenuto il lodo.
Massime di principio
- L'imposta di registro su provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali è dovuta al momento della registrazione del titolo giudiziale anche se quest'ultimo è impugnato o la sua esecutività è sospesa; l'eventuale rimborso può essere chiesto solo dopo una decisione definitiva che disponga la restituzione.
- La "prenotazione a debito" (registrazione senza pagamento immediato) si applica solo quando l'atto è formato d'ufficio o ad istanza/nell'interesse dell'amministrazione pubblica e quando l'imposta è a carico dell'amministrazione; non è utilizzabile se l'atto è stato richiesto dal privato e l'imposta è imputata a quest'ultimo.
- Nei casi in cui il privato abbia richiesto l'esecutorietà del lodo (art.825 c.p.c.), l'obbligo di pagamento dell'imposta grava sul richiedente e non sull'amministrazione, salvo poi esperire azione di rimborso/recupero in caso di soccombenza dell'amministrazione.
- La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non elimina il presupposto impositivo: le questioni relative all'onere tributario possono essere risolte tramite rimborso/conguaglio successivo in caso di esito favorevole per il contribuente.
- Richieste di differimento del pagamento basate sul richiamo all'art.66 DPR n.131/1986 o alla pronuncia della Corte Costituzionale non valgono a giustificare la mancata registrazione o il differimento dell'imposta quando i requisiti per la prenotazione a debito non sussistono.
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