Sentenza n. 254/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35112 Comunicazione: CP700-4485321-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2000/2001, 2001/2001, 2002/03; - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.37645 Comunicazione: CP700-4485580-P notificata all'azienda agricola in data 17 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 1999/00; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazioni AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte relativo a campagne lattiero-casearie pregresse, con connesso aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato due comunicazioni AGEA, notificate nell'ottobre 2022, con cui l'Agenzia aveva ricalcolato il prelievo supplementare latte per le campagne 1999/2000, 2000/2001, 2001/2001 e 2002/2003, adottate in esecuzione di precedenti sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato i provvedimenti originari per contrasto della normativa nazionale applicata con il diritto dell'Unione europea. Sono stati dedotti, in sintesi, l'assenza o l'illegittimità del potere di AGEA di procedere al ricalcolo, il difetto di istruttoria e di motivazione, per l'impossibilità di comprendere il procedimento e i criteri seguiti dall'Agenzia, nonché la prescrizione del credito azionato. AGEA, ritualmente intimata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. Il giudice ha rilevato che l'art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto per recepire le sentenze della Corte di giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare, ha previsto nuovi parametri di ricalcolo, limitato la decorrenza degli interessi al 27 giugno 2019 e stabilito che le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto. Poiché le comunicazioni impugnate rientrano in tale previsione, esse sono divenute inefficaci ex lege e l'Amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti. È quindi venuto meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento degli atti. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69
La disposizione sopravvenuta ha introdotto nuovi criteri per il ricalcolo del prelievo supplementare, limitato la decorrenza degli interessi e privato di effetto le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 8-ter l. 33/1999
È richiamato in relazione al Registro Nazionale dei debiti presso AGEA, indicato tra gli atti connessi impugnati.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta dichiara privi di effetto gli atti amministrativi oggetto di impugnazione e impone all'amministrazione di procedere a una nuova determinazione secondo criteri diversi, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento degli atti originari e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La declaratoria di inefficacia ex lege dell'atto impugnato non equivale a una decisione sulla sua legittimità originaria e preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso, quando non residui un'utilità concreta derivante dall'annullamento giudiziale.
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