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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18535/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna, limitatamente al delitto di falsificazione di sigilli o di segni distintivi autentici/contraffatti di cui all'art. 497-bis c.p. (come indicato nel testo). Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva contestata, sostenendo che la motivazione della sentenza fosse carente o illogica nel dar conto dei presupposti applicativi della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla recidiva, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo richiamando la commissione di un ulteriore reato, espressivo di maggiore pericolosità sociale e caratterizzato da indole analoga rispetto a quello oggetto della precedente sentenza irrevocabile di condanna. Ha inoltre rilevato che la doglianza era inammissibile anche perché nuova, non essendo stata proposta con il motivo di appello contro l'applicazione della recidiva, già disposta in primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Indicato come reato per il quale la condanna è stata confermata in appello; il testo non offre ulteriori precisazioni sul contenuto della fattispecie.

  • recidiva

    La Corte ritiene correttamente motivata la sussistenza dei presupposti della recidiva in presenza di un nuovo reato omogeneo, rivelatore di maggiore pericolosità sociale.

  • art. 616 c.p.p.

    Non richiamato espressamente nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla recidiva è infondata quando la sentenza impugnata dia conto, in modo non apparente, dei presupposti applicativi valorizzando la commissione di un nuovo reato omogeneo quale indice di maggiore pericolosità sociale.
  • Una doglianza è inammissibile se introduce per la prima volta in cassazione un tema non devoluto con l'atto di appello, quando la questione era già stata decisa in primo grado.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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