Sentenza n. 8219/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”; di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in parti-colare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. La pronuncia è stata adottata ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., richiamato in relazione al sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione trattata.
Atto impugnato: Decreto della Regione Veneto di ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti ministeriali e presupposti relativi alla determinazione del payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto regionale di ripartizione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti ministeriali e presupposti richiamati nell'epigrafe, chiedendone l'annullamento. Dal testo non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti. In corso di giudizio, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- In caso di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate quando il giudice ravvisi la peculiarità della questione trattata.
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