Cassazione Penale, Sentenza n. 14989/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Gedoil impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo riesame, proposto quale terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso il 16/05/2022 in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000. La società sosteneva che il termine per il riesame doveva decorrere dalla notifica del decreto alla stessa (effettuata il 15/07/2022 al difensore con procura speciale), essendo titolare di autonomo potere di impugnazione, e deduceva violazione degli artt. 322 e 324 c.p.p. e dell'art. 161 c.p.p.
La decisione
Con memoria del 09/02/2023 il difensore ha rinunciato al ricorso per intervenuta revoca della misura cautelare reale. La Corte ha dichiarato sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione, richiamando l'art. 568 comma 4 c.p.p. (l'interesse all'impugnazione deve essere attuale e concreto) e la relativa giurisprudenza sulle carenze d'interesse sopravvenute. Per tale motivo il ricorso è stato reso improseguibile e non si è statuibile in ordine alle spese né alla condanna alla Cassa delle Ammende, essendo la carenza d'interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Articolo indicato quale norma penale in relazione al quale era stato disposto il sequestro preventivo; non è stato invece approfondito nel merito a causa della sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 322 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata in relazione alle formalità di impugnazione, ma non esaminata nel merito per sopravvenuta rinuncia.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; la Corte non si è pronunciata sul punto per sopraggiunta carenza d'interesse.
art. 161 cod. proc. pen.
Norma evocata dal ricorrente nell'atto di impugnazione; non è stata oggetto di decisione per effetto della revoca del sequestro e della rinuncia al ricorso.
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020
Norma che ha consentito lo svolgimento della camera di consiglio senza l'intervento delle parti, come previsto dal procedimento adottato.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
per proporre impugnazione è necessario avervi interesse
La Corte l'ha applicata per dichiarare la sopravvenuta carenza d'interesse: l'interesse all'impugnazione deve essere attuale e concreto, e viene meno se il provvedimento impugnato ha perso efficacia (es. revoca del sequestro).
Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la carenza d'interesse sopraggiunta si valuta al momento della decisione e sussiste quando l'interesse all'impugnazione è venuto meno per mutata situazione di fatto o di diritto.
Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, in caso di carenza d'interesse sopravvenuta non imputabile alla parte, non si adottano statuizioni sulle spese né sulla condanna alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve essere attuale e concreto al momento della decisione: la revoca del provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza d'interesse e rende improseguibile il ricorso.
- Il terzo interessato ha autonomo potere di impugnazione e il termine decorre dalla conoscenza effettiva del provvedimento (es. notificazione), ma anche questo interesse può venire meno se il provvedimento viene revocato prima della decisione.
- Quando la carenza d'interesse sopravviene per causa non imputabile al ricorrente (es. revoca della misura), il giudice normalmente non si pronuncia sulle spese processuali né dispone la condanna alla Cassa delle Ammende.
- Se si contesta la tempestività di un'impugnazione basandosi sulla notifica a un terzo, è fondamentale documentare con precisione date e modalità di notifica e vigilare tempestivamente su eventuali provvedimenti successivi (es. revoca) che incidono sull'interesse a proseguire.
- Se l'impugnante rinuncia al ricorso dopo che è sopravvenuta la revoca della misura, la via processuale si estingue per mancanza di interesse senza entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate.
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