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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30693/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la lite era già stata definita in base alla disciplina condonistica precedente e che la successiva istanza ex l. n. 197/2022 restava superata. Le spese sono state integralmente compensate e non è stato dovuto il doppio contributo unificato, perché la lite risultava definita in base alla disciplina agevolativa.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato, agendo in proprio, aveva impugnato il diniego di definizione agevolata di una lite tributaria. In primo grado la domanda era stata respinta sul presupposto che l'atto impugnato fosse una mera cartella di riscossione e, quindi, non condonabile; la Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto definibile la lite limitatamente all'IRAP, accogliendo parzialmente l'appello. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi, lamentando violazione degli artt. 39 del d.l. n. 98/2011 e 16 della l. n. 289/2002, nonché la non corretta qualificazione dell'atto ai fini della condonabilità; l'Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, anch'esso fondato sulla natura formale dell'atto emesso in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis. Successivamente il ricorrente ha depositato istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022, chiedendo in via principale la cessazione della materia del contendere. La Corte ha ritenuto decisivo che la precedente domanda di definizione agevolata ex d.l. n. 98/2011 fosse già perfezionata, perché risultavano soddisfatti i relativi presupposti e non era contestato l'assolvimento di quanto dovuto; ha richiamato il principio per cui, ai fini delle definizioni agevolate, conta che la cartella sia il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente, non la sua mera natura formale. Sono stati quindi assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 39, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    definizione della lite pendente

    la pregressa domanda di definizione agevolata, se perfezionata, estingue l'obbligazione tributaria e determina la cessazione della materia del contendere

  • art. 16, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    richiamato dal ricorrente per sostenere la condonabilità della lite

  • art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973

    la natura della cartella emessa in sede di controllo automatizzato non è decisiva di per sé ai fini della condonabilità

  • art. 19, d.lgs. n. 546/1992

    la cartella, quando primo e unico atto recante la pretesa fiscale, è impugnabile anche nel merito

  • art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018

    richiamato come precedente normativo coerente con il principio secondo cui conta che l'atto sia il primo e unico veicolo della pretesa fiscale

  • art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022

    istanza di adesione alla definizione agevolata non ancora perfezionata per mancata prova del pagamento di almeno una rata

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata a sostegno del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

Massime di principio

  • Ai fini delle definizioni agevolate delle liti tributarie, la qualificazione dell'atto non va compiuta in base alla sola natura formale della cartella o del provvedimento, ma verificando se esso costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è stata portata a conoscenza del contribuente.
  • Quando la precedente domanda di definizione agevolata risulta perfezionata e non è contestato l'adempimento di quanto dovuto, si verifica l'estinzione della lite e la cessazione della materia del contendere, con assorbimento delle questioni residue.
  • Se la decisione su un profilo preliminare di definibilità agevolata è risolutiva, restano assorbiti sia i motivi del ricorso principale non più rilevanti sia il ricorso incidentale che investa la medesima questione.
  • In presenza di definizione della lite in base alla disciplina condonistica, il giudice può compensare integralmente le spese e non applicare il doppio contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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