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Sentenza

Sentenza n. 7029/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01874/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202406485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale n. 160 del 2015 di demolizione di un complesso di opere abusive e ordinanza n. 77 del 2016 di irrogazione della sanzione pecuniaria di 15.000 euro; in appello era controverso il rigetto del ricorso contro l'ordine di demolizione, mentre l'ordinanza sanzionatoria era già stata annullata dal TAR

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva impugnato l'ordine di demolizione di un complesso composto da un immobile di due piani con terrazzo, di circa 900 mc, un portico e un magazzino, nonché, con motivi aggiunti, la successiva sanzione pecuniaria di 15.000 euro. Il TAR aveva respinto il ricorso principale e accolto i motivi aggiunti, annullando la sanzione perché adottata prima dell'accertamento dell'inottemperanza. In appello, l'interessato ha sostenuto: 1) che le opere esistevano già nel 1930 o nel 1954, quando non occorreva un titolo edilizio, sulla base di fotografie aeree dell'Istituto Geografico Militare prodotte per la prima volta in appello; 2) che la sentenza aveva violato l'art. 3 della legge n. 241/1990, non considerando il lungo tempo trascorso, l'inerzia comunale e la residenza concessa nell'immobile dal 1978, circostanze che avrebbero ingenerato affidamento; 3) che la sentenza era carente di motivazione rispetto alla dedotta contraddittorietà del Comune, che aveva consentito la residenza e svolto il censimento del 1981 senza poi approfondire l'epoca di costruzione prima di ordinare la demolizione; 4) che il diritto di difesa era stato leso dalla mancata indicazione, nell'ordinanza, dei riferimenti normativi sulle conseguenze dell'inottemperanza. Ha inoltre chiesto una CTU sull'epoca di costruzione e sulla regolarità dell'immobile. Il Comune ha contestato l'ammissibilità e l'insufficienza probatoria dei nuovi documenti, richiamando l'atto di acquisto del 17 dicembre 1984, che descriveva un terreno agricolo non utilizzabile a scopo edilizio, e la denuncia di successione del 31 gennaio 1991, nelle quali il fabbricato non risultava indicato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato il rigetto del ricorso di primo grado contro l'ordine di demolizione. Senza decidere in via autonoma l'eccezione di inammissibilità della nuova produzione documentale, ha ritenuto che le fotografie del 1930 e del 1954 fossero imprecise e non permettessero di identificare le opere; ha invece considerato significativi, in senso contrario, l'atto di compravendita del 1984 e la denuncia di successione del 1991, dai quali il complesso immobiliare non risultava. Ha quindi rigettato il primo motivo e negato la necessità della CTU. Ha respinto il secondo e il terzo motivo, osservando che l'eventuale affidamento del privato può rilevare soltanto sul piano risarcitorio e che la registrazione anagrafica della residenza e il censimento sono attività di mero accertamento, prive di valutazioni idonee a fondare affidamento. Ha inoltre rilevato che la documentazione prodotta dal Comune in primo grado attestava un'adeguata istruttoria e che spettava al privato provare l'epoca di realizzazione, la preesistenza a una data in cui non era necessario un titolo abilitativo e la consistenza originaria dell'immobile, in applicazione del principio di vicinanza della prova. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non riferito alla sentenza appellata; per completezza, il Collegio ha aggiunto che l'omessa indicazione dei riferimenti normativi sulle conseguenze dell'inottemperanza non aveva pregiudicato il diritto di difesa. L'ordinanza del 2016 che aveva applicato la sanzione pecuniaria non era oggetto della statuizione d'appello, essendo già stata annullata dal TAR. L'appellante è stato condannato a rifondere al Comune le spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Neppure possono essere accolti il secondo ed il terzo motivo, visto che, da un lato, un eventuale affidamento può rilevare solo ai fini risarcitori e, dall’altro lato, l’iscrizione della residenza nell’anagrafe ed il censimento costituiscono attività di mero accertamento da parte dell’Amministrazione comunale, senza espressione di valutazioni o giudizi, per cui non possono determinare o contribuire a determinare un asserito affidamento del privato.

    La sentenza non ravvisa, sulla base delle circostanze dedotte, una violazione dell'obbligo di motivazione: la residenza anagrafica e il censimento sono attività di mero accertamento e non fondano un affidamento opponibile all'ordine di demolizione; l'eventuale affidamento può rilevare soltanto ai fini risarcitori.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'ordine di demolizione, spetta al privato dimostrare l'epoca di realizzazione dell'immobile, la sua preesistenza a una data in cui non fosse necessario un titolo edilizio e la consistenza originaria delle opere, secondo il principio di vicinanza della prova.
  • Fotografie aeree imprecise e non idonee a identificare le opere non bastano a provare la loro realizzazione in epoca risalente; la mancata menzione del fabbricato negli atti di acquisto e di successione può concorrere, insieme agli altri elementi, a dimostrarne l'inesistenza alla data considerata.
  • La registrazione della residenza anagrafica e il censimento costituiscono attività di mero accertamento e, non comportando valutazioni o giudizi dell'amministrazione sulla legittimità edilizia, non sono idonei a fondare o alimentare un affidamento sulla conservazione dell'immobile.
  • L'eventuale affidamento del privato in relazione alla conservazione di un immobile abusivo può rilevare sul piano risarcitorio, ma non impedisce, per ciò solo, l'adozione dell'ordine di demolizione.
  • In appello è inammissibile il motivo che non censura la sentenza appellata, ma investe direttamente un profilo dell'atto amministrativo; l'omessa indicazione dei riferimenti normativi sulle conseguenze dell'inottemperanza non determina, da sola, una lesione del diritto di difesa se non ne deriva un concreto pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAppelloIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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