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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-252/20

Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) dell'8 giugno 2021. — Joshua David Silver e a. contro Consiglio dell'Unione europea. — Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom – Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso – Cittadini del Regno Unito – Perdita della cittadinanza dell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità. — Causa T-252/20

Giurisprudenza europea62020TO0252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge come irricevibile il ricorso di alcuni cittadini del Regno Unito contro la decisione del Consiglio che approva l’accordo di recesso. Ritiene che gli interessati non siano destinatari dell’atto, non siano individualmente interessati e che la decisione non costituisca un atto regolamentare. Vengono quindi dichiarate assorbite anche le istanze di intervento.

Ricorso di annullamento contro la decisione del Consiglio che approva l’accordo di recesso del Regno Unito: irricevibilità per difetto di legittimazione ad agire dei cittadini britannici, perché l’atto non è destinato ai ricorrenti, non li riguarda individualmente e non è un atto regolamentare.

La questione giuridica

Se i cittadini del Regno Unito potessero proporre, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, un ricorso di annullamento avverso la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di recesso, sostenendo che l’atto li priva dello status di cittadini dell’Unione e dei diritti connessi; in particolare, se tale decisione li riguardasse individualmente oppure, in alternativa, costituisse un atto regolamentare che li riguardasse direttamente e non comportasse misure di esecuzione.

Principio di diritto

La decisione del Consiglio che approva la conclusione dell’accordo di recesso del Regno Unito è un atto di portata generale, ma non è un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; inoltre i cittadini del Regno Unito non sono individualmente interessati da tale decisione, poiché essa si applica in base alla loro qualità oggettiva di cittadini di uno Stato membro che recede dall’Unione e non li distingue in modo analogo ai destinatari. Ne consegue che essi non hanno legittimazione ad agire e il ricorso è irricevibile, senza che sia necessario esaminare l’incidenza diretta o le misure di esecuzione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 50 TUE
  • Articolo 54, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
  • Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio
  • Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica

Ricorso di annullamento contro la decisione di conclusione dell’accordo di recesso del Regno Unito

L’ordinanza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da cittadini del Regno Unito contro la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, con cui è stata approvata la conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom. Il Tribunale, in composizione di decima sezione ampliata, decide in via preliminare sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio.

Fatti e procedimento

I ricorrenti erano cittadini britannici residenti in Francia e nel Regno Unito. Dopo il referendum del 23 giugno 2016, la notifica di recesso del 29 marzo 2017 e la firma dell’accordo di recesso il 24 gennaio 2020, il Consiglio ha adottato il 30 gennaio 2020 la decisione impugnata; il Regno Unito ha poi receduto il 31 gennaio 2020 e l’accordo è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.

Nel giudizio erano presenti varie istanze di intervento: la Commissione a sostegno del Consiglio e, a sostegno dei ricorrenti, British in Europe, Plaid Cymru – The Party of Wales, European Democracy Lab, ECIT ed European Alternatives Ltd. Il Consiglio ha sollevato eccezione di irricevibilità ex articolo 130 del regolamento di procedura; il Tribunale ha ritenuto di potersi pronunciare con ordinanza motivata.

Argomenti delle parti

I ricorrenti sostenevano che la decisione impugnata li privasse dello status di cittadini dell’Unione e dei diritti connessi, incidendo in modo diretto e individuale sulle loro situazioni personali e professionali. In via subordinata, qualificavano la decisione come atto regolamentare, sostenendo che essa li riguardasse direttamente e non richiedesse misure di esecuzione.

Il Consiglio replicava che i ricorrenti non erano destinatari dell’atto, che non erano individualmente interessati e che la decisione non era un atto regolamentare.

Valutazione del Tribunale sulla legittimazione ad agire ex articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE

Il Tribunale ricorda che, per l’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, occorrono congiuntamente incidenza diretta e incidenza individuale. Esclude anzitutto che i ricorrenti siano destinatari della decisione o dell’accordo di recesso.

Quanto all’incidenza individuale, il Tribunale osserva che la decisione impugnata ha portata generale: si applica a tutti i cittadini del Regno Unito in quanto tali e non prende in considerazione situazioni individuali particolari. Il fatto che il numero o l’identità dei soggetti interessati sia determinabile non basta a costituire una cerchia ristretta di persone, se l’applicazione dell’atto deriva da una situazione oggettiva di diritto o di fatto.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui i ricorrenti sarebbero titolari di un diritto acquisito specifico o esclusivo allo status di cittadini dell’Unione. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui le differenze concrete di impatto sui singoli non bastano, di per sé, a fondare l’incidenza individuale.

Richiamo alla tutela giurisdizionale effettiva e alla democrazia

Il Tribunale ribadisce che l’articolo 47 della Carta non modifica il sistema di tutela giurisdizionale previsto dai Trattati e non consente di disapplicare i requisiti di ricevibilità dell’articolo 263 TFUE. Parimenti, l’argomento fondato sul principio democratico e sull’identità costituzionale dell’Unione è ritenuto irrilevante ai fini del requisito dell’incidenza individuale.

Natura della decisione impugnata: non è un atto regolamentare

Esaminando la terza parte dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, il Tribunale precisa che gli atti regolamentari sono atti non legislativi di portata generale. Pur essendo la decisione impugnata un atto non legislativo e di portata generale, essa non rientra nella nozione di atto regolamentare.

La ragione è duplice: da un lato, la decisione introduce nell’ordinamento dell’Unione norme contenute in un accordo internazionale che prevalgono sugli atti di diritto derivato e quindi non hanno natura regolamentare; dall’altro, l’accordo di recesso, concluso dal Consiglio previa approvazione del Parlamento ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE, presenta una legittimazione democratica assimilabile a quella della legislazione, e non a quella di un atto esecutivo. Il Tribunale sottolinea inoltre che qualificare tale decisione come regolamentare sarebbe incoerente con la ratio della distinzione operata dall’articolo 263 TFUE.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità e respinge il ricorso. Poiché il ricorso è dichiarato irricevibile, non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento. I ricorrenti sono condannati alle spese, con compensazione delle spese relative alle istanze di intervento tra tutte le parti interessate.

Principio affermato

Le decisioni del Consiglio che approvano la conclusione di un accordo internazionale, compreso un accordo di recesso ai sensi dell’articolo 50 TUE, non sono qualificabili come atti regolamentari ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; pertanto, i singoli possono impugnarle solo se sono destinatari dell’atto oppure se dimostrano un’incidenza diretta e individuale secondo i criteri rigorosi della giurisprudenza classica. Inoltre, la perdita o mancata conservazione dello status di cittadino dell’Unione per effetto dell’accordo non basta, da sola, a individualizzare i cittadini di uno Stato membro che recede.

Come è indicizzato

Materierecesso dall’unione europearicorso di annullamentolegittimazione ad agirecittadinanza dell’unioneaccordi internazionali

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