Tribunale, Sentenza T-396/20
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 9 June 2021. — Aeroporto di Villanova d'Albenga SpA (Riviera-Airport) v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark RIVIERA AIRPORTS – Bad faith – Article 52(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 59(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-396/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato la nullità del marchio figurativo "RIVIERA AIRPORTS" per mala fede. La Corte ribadisce che la mala fede va accertata con una valutazione globale delle circostanze rilevanti alla data del deposito, ma nel caso concreto non risultano indizi sufficienti. Vengono inoltre respinti i motivi fondati su un preteso errore relativo alla disciplina procedurale delle domande di nullità e sulla portata della nullità in caso di mala fede.
Nullità del marchio UE figurativo "RIVIERA AIRPORTS" per asserita mala fede del richiedente al momento del deposito ex articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009.
La questione giuridica
Se, alla luce delle circostanze del caso, il richiedente del marchio "RIVIERA AIRPORTS" avesse agito in mala fede al momento del deposito della domanda di registrazione; in particolare se il Tribunale dovesse annullare la decisione della commissione di ricorso per non aver effettuato una valutazione globale di tutti i fattori rilevanti, per aver dato rilievo eccessivo all’assenza di uso precedente del segno da parte del ricorrente, e per aver erroneamente escluso la rilevanza di un preteso rapporto fiduciario, dell’intenzione di uso e della lettera di diffida; nonché se vi fosse un errore applicativo dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625.
Principio di diritto
La domanda di nullità fondata sulla mala fede va respinta quando, sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze rilevanti esistenti alla data di deposito, non emergono indizi oggettivi, pertinenti e concordanti idonei a dimostrare che il richiedente abbia depositato il marchio per ostacolare in modo scorretto gli interessi di terzi o per ottenere un diritto esclusivo per fini estranei alle funzioni del marchio. L’assenza di uso precedente del segno da parte del ricorrente non è condizione necessaria, ma nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto corretta la conclusione dell’EUIPO che non vi fossero né uso anteriore provato, né rapporto fiduciario, né elementi sufficienti sull’assenza di intenzione di uso o sulla diffida stragiudiziale tali da dimostrare la mala fede; inoltre, l’eventuale invalidità per mala fede non comporta automaticamente la nullità del marchio per tutte le classi di prodotti e servizi.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 52, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 59, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 4
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 53, paragrafo 1, lettera c)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 60, paragrafo 1, lettera c)
- Regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 12, paragrafi 1 e 2, e articolo 16, paragrafo 1, lettera a)
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106, paragrafo 3
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
Nullità del marchio UE figurativo "RIVIERA AIRPORTS" per mala fede
La pronuncia riguarda un ricorso diretto avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea figurativo. Il contenzioso nasce dal deposito e dalla registrazione del segno "RIVIERA AIRPORTS" da parte di Aéroports de la Côte d’Azur e dall’opposizione, poi trasformata in domanda di nullità, proposta da Aeroporto di Villanova d’Albenga SpA (Riviera-Airport).\n\n### Fatti e procedimento amministrativo Il marchio contestato è stato depositato il 22 febbraio 2017 e registrato il 15 marzo 2018 per servizi ricompresi nelle classi 35, 37, 39, 41 e 43 della classificazione di Nizza. La domanda di opposizione iniziale del ricorrente, basata sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 in combinato con il diritto italiano, è stata respinta perché non era stato dimostrato l’ambito del diritto nazionale invocato. Successivamente il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio, principalmente per mala fede ex articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e in subordine su altri presupposti di nullità. La Cancellation Division ha respinto integralmente la domanda e la commissione di ricorso ha confermato tale esito.\n\n### Quadro normativo rilevante Il Tribunale chiarisce anzitutto quale sia la disciplina applicabile ratione temporis: per il merito vale il regolamento n. 207/2009, perché il deposito è anteriore all’entrata in applicazione del regolamento n. 2017/1001, mentre per le regole procedurali si applica quest’ultimo. In particolare, sono richiamati l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, corrispondente all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001, oltre alle disposizioni sul regime delle nullità relative e assolute e, sul piano procedurale, l’articolo 12 del regolamento delegato 2018/625 e le norme sulle spese e sull’assenza di udienza orale.\n\n### Questione di diritto: nozione e prova della mala fede Il punto centrale è la nozione di mala fede al momento del deposito della domanda di registrazione. Il Tribunale ricorda che la nozione non è definita dal legislatore e che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, essa richiede una valutazione globale di tutte le circostanze rilevanti, alla luce di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti. La mala fede sussiste quando il richiedente non mira a competere lealmente, ma a pregiudicare gli interessi di terzi in modo contrario alle corrette pratiche commerciali, oppure a ottenere un monopolio per fini estranei alla funzione essenziale del marchio, ossia l’indicazione dell’origine commerciale.\n\n### Valutazione dell’asserito uso anteriore del segno Il ricorrente sosteneva di aver già utilizzato il segno "Riviera Airport" e che l’interveniente ne fosse consapevole. Il Tribunale conferma però la valutazione dell’EUIPO secondo cui non vi era prova di un uso anteriore effettivo del segno come denominazione di un aeroporto o come segno distintivo di servizi di trasporto aereo. I documenti prodotti dal ricorrente risultavano riferiti ad altre denominazioni già usate dall’impresa, oppure a materiali interni, non portati a conoscenza del pubblico. Il solo piano di modernizzazione che menzionava "Riviera Airport" non bastava a dimostrare un uso commerciale anteriore.\n\n### Presunto rapporto fiduciario e cooperazione tra le parti Il ricorrente invocava anche un rapporto fiduciario derivante da contatti intercorsi nel febbraio 2017 e da un accordo di investimento e servizi concluso nel 2012 con una società del gruppo dell’interveniente. Il Tribunale rileva che tali elementi non bastano a dimostrare un obbligo per l’interveniente di astenersi dal depositare il marchio. Il vecchio accordo era ormai scaduto e non riguardava il segno controverso; i contatti del febbraio 2017, pur precedenti al deposito, mostrano semmai che il ricorrente aveva chiesto il consenso all’uso del segno, confermando la consapevolezza della difficoltà di utilizzo del marchio senza autorizzazione.\n\n### Intenzione di uso del marchio e strategia commerciale dell’interveniente Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui il marchio sarebbe stato depositato senza intenzione di uso. Ricorda che il titolare dispone di un termine di cinque anni per iniziare l’uso effettivo e che la mancata utilizzazione immediata non dimostra, da sola, la mala fede. Nel caso concreto l’interveniente aveva invece un interesse commerciale genuino e coerente con una più ampia strategia di tutela dei propri segni, già impiegati per altri aeroporti della Costa Azzurra con una struttura comune. Il deposito del segno contestato si inseriva in tale logica di portafoglio e di continuità commerciale.\n\n### Lettera di diffida e cronologia dei fatti Il ricorrente attribuiva rilievo alla lettera di diffida inviata dall’interveniente dopo il deposito del marchio. Il Tribunale richiama però la giurisprudenza secondo cui una diffida non è, di per sé, prova di mala fede, essendo uno strumento ordinario di tutela del diritto del titolare. Neppure la vicinanza temporale tra i contatti tra le parti e il deposito del marchio è sufficiente a dimostrare un intento fraudolento, soprattutto in presenza di una logica commerciale complessiva non irragionevole.\n\n### Valutazione complessiva della mala fede Secondo il Tribunale, l’EUIPO ha esaminato tutti gli elementi rilevanti alla data di deposito e ha correttamente concluso che mancavano indizi oggettivi e concordanti di mala fede. Il ricorso del ricorrente tendeva in parte a sostituire alla valutazione amministrativa una lettura diversa dei fatti, ma non individuava errori giuridici o manifesti travisamenti tali da giustificare l’annullamento della decisione impugnata.\n\n### Motivo relativo all’articolo 12 del regolamento delegato 2018/625 Il quarto motivo viene respinto perché fondato su una lettura errata della decisione impugnata. Il Tribunale osserva che il riferimento all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625 riguardava la fase originaria della procedura di nullità, nella quale il ricorrente aveva invocato anche motivi relativi fondati su diritti anteriori. In ogni caso, il Tribunale precisa che, anche in presenza di un motivo di nullità assoluto, la nullità non opera necessariamente per tutte le classi di prodotti e servizi: se il vizio riguarda solo una parte di essi, la dichiarazione di nullità è limitata a tali prodotti o servizi.\n\n### Decisione e spese Il Tribunale respinge integralmente il ricorso senza esaminare la richiesta subordinata di riforma della decisione dell’EUIPO. Poiché il ricorrente è risultato soccombente, è condannato alle spese su istanza di EUIPO e dell’interveniente.\n\n### Principio affermato La sentenza conferma che la mala fede nel deposito di un marchio UE non può essere desunta in modo astratto o automatico, ma richiede una valutazione globale delle circostanze concrete esistenti al momento del deposito. L’assenza di uso precedente del segno da parte del terzo, la mancanza di un rapporto fiduciario attuale, la sola mancata utilizzazione immediata del marchio o l’invio di una diffida non sono elementi sufficienti, singolarmente o nel loro insieme, a provare la mala fede in mancanza di indizi oggettivi e coerenti di un intento scorretto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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