Sentenza del 13/09/2018 n. 5898 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Mancata prova dell'identità soggettiva tra soggetto che ha maturato il credito e soggetto che ha presentato l'istanza di rimborso - Rimborso - Non spettante compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl rimborso IVA è stato ritenuto non spettante. La mancata dimostrazione dell’identità e della continuità soggettiva tra titolare del credito e richiedente impedisce di riconoscere il diritto al rimborso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la mancata prova dell’identità soggettiva e della continuità tra il soggetto che aveva maturato il credito IVA e il soggetto che aveva presentato l’istanza di rimborso nella dichiarazione annuale. Non essendo stata dimostrata tale corrispondenza, non era possibile verificare che il richiedente fosse effettivamente titolare del credito maturato.
Norme richiamate
Art. 38-bis del d.P.R. 633/1972
La disposizione disciplina i rimborsi IVA e richiede che il soggetto che presenta l’istanza dimostri di essere il titolare del credito maturato. In assenza di prova della continuità e dell’identità soggettiva, il rimborso non può essere riconosciuto.
Massime di principio
- Chi richiede un rimborso IVA deve dimostrare in modo documentale di essere lo stesso soggetto che ha maturato il credito.
- In caso di successione, trasformazione, cessione o altra modifica soggettiva, occorre provare specificamente la continuità giuridica e la titolarità del credito.
- La mera indicazione del credito nella dichiarazione o la sua disponibilità contabile non è sufficiente se non è dimostrato il collegamento tra il titolare originario e il richiedente.
- L’onere di provare l’identità soggettiva e la legittimazione al rimborso ricade sul contribuente che presenta l’istanza.
- In mancanza di una prova chiara della titolarità del credito, l’Amministrazione può legittimamente negare il rimborso IVA.
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