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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1536 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento IVA e IRAP n. (XXXXX), fondato su scritture extracontabili rinvenute durante una verifica. L’accertamento aveva ricostruito un reddito non dichiarato di 212.442,33 euro; la Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, con decisione n. 41/01/09, aveva accolto parzialmente il ricorso della società riducendo il reddito accertato a 100.000 euro. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 33/04/11 depositata il 1° febbraio 2012, aveva respinto sia l’appello principale della società sia quello incidentale dell’Agenzia, ritenendo corretta la ricostruzione dei maggiori ricavi ma legittimo riconoscere costi presuntivamente attribuibili. In cassazione l’Agenzia ha denunciato, con il quarto motivo, l’insufficienza della motivazione sull’esistenza e sull’ammontare dei costi deducibili correlati ai ricavi non contabilizzati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo limitatamente alla censura sulla motivazione dei costi: la CTR non aveva spiegato né perché i costi fossero deducibili, ad esempio per la loro inerenza ai ricavi non contabilizzati, né come fosse stato determinato il loro preciso ammontare, facendo soltanto un generico riferimento a «specifici fattori contenuti nei parametri di redditività». Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, per gli accertamenti necessari e per regolare le spese di ogni fase e grado.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis)

    Il motivo è per questa sua parte fondato per l'impossibilità di scrutinio dell'iter logico seguito dalla CTR che non ha sufficientemente esposto le ragioni per cui i costi rilevati fossero per es. da ritenersi deducibili per l'inerenza degli stessi ai ricavi non contabilizzati - e perchè inoltre dovessero determinarsi in quel preciso ammontare ecc. - limitandosi soltanto a un del tutto generico riferimento a "specifici fattori contenuti nei parametri di redditività".

    La motivazione della sentenza deve esporre un percorso logico che consenta di verificare le ragioni della deducibilità dei costi e la determinazione del loro ammontare; un richiamo generico a parametri di redditività non è sufficiente.

Massime di principio

  • Quando sono ricostruiti ricavi non contabilizzati, l’eventuale riconoscimento di costi correlati non può fondarsi su un riferimento generico a parametri o percentuali: occorre spiegare quali elementi giustificano la deduzione.
  • La motivazione deve chiarire sia i presupposti della deducibilità dei costi, inclusa la loro inerenza ai ricavi contestati, sia il criterio con cui ne è quantificato l’importo.
  • Se la sentenza impugnata non consente di comprendere l’iter logico seguito su una questione decisiva, la cassazione può disporre il rinvio al giudice di merito per nuovi accertamenti; gli ulteriori motivi possono restare assorbiti.

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