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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10465/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) dedotta violazione di legge per la riqualificazione del fatto contestato al capo b) da tentato furto aggravato a danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635, comma 2 c.p., sostenendo che la violenza sulla portiera dell'autovettura sarebbe dovuta essere assorbita dalla contestazione del furto relativo ai beni trovati all'interno dell'auto (capo c); 2) vizio di motivazione per non aver considerato che la violenza avrebbe avuto ad oggetto beni non contemplati dall'art. 635, comma 2 c.p. (argomentazione che includeva anche, in sede successiva, la deduzione di carenza dell'elemento psicologico del reato di danneggiamento).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso - in parte - fondato: ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla presunta non appartenenza della portiera alle fattispecie dell'art. 635 comma 2 (secondo motivo) e ha ritenuto assorbito il reato di danneggiamento contestato al capo b) nel reato di furto aggravato contestato al capo c) (motivo principale accolto). È stato altresì dichiarato inammissibile e, comunque, manifestamente infondato il rilievo difensivo successivamente depositato sulla carenza dell'elemento psicologico. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è annullata in parte qua con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, tenendo conto dell'assorbimento del danneggiamento e della relativa incidenza sulla maggiorazione per continuazione.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p. (comma 2)

    La fattispecie aggravata di danneggiamento comprende anche i beni esposti alla pubblica fede; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma al caso della portiera dell'autovettura, ma ha poi valutato l'assorbimento del reato rispetto al furto aggravato.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Richiamo utilizzato per identificare le categorie di beni esposti alla pubblica fede: la norma è stata richiamata per affermare che l'autovettura rientra tra i beni esposti alla pubblica fede, giustificando la qualificazione come danneggiamento aggravato ove rilevante.

  • art. 56 comma 3 c.p.

    Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso

    La Corte ha ricordato che la disciplina della desistenza limita la punibilità agli atti già compiuti, ma tali atti vanno valutati secondo la loro residua tipicità e relazione con altri reati per verificare eventuali concorsi o assorbimenti.

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata in relazione alla determinazione della pena e al criterio direttivo applicato in primo grado; la rilevanza è collegata alla necessità di ricalcolare la sanzione dopo l'annullamento parziale.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, sent. n. 49571/2014 e Sez. 5, sent. n. 20743/2010)

    Consolidato orientamento secondo cui il furto aggravato dalla violenza sulle cose assorbe il reato di danneggiamento delle medesime cose, dato il rapporto funzionale della violenza all'esecuzione del furto; la Corte ha fatto proprio questo principio per affermare l'assorbimento nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando la violenza o l'effrazione di un bene ha un rapporto funzionale con l'esecuzione di un furto aggravato, il reato di danneggiamento relativo allo stesso bene viene generalmente assorbito nel reato di furto aggravato.
  • La desistenza dall'azione (art. 56 comma 3 c.p.) rende punibili soltanto gli atti compiuti, ma questi atti devono essere valutati secondo la loro tipicità residua e rispetto ad eventuali sovrapposizioni con altri reati.
  • La riqualificazione di un reato per effetto di una desistenza non esclude automaticamente il principio di assorbimento: la valutazione si fonda sulla sovrapponibilità materiale della condotta e sul rapporto funzionale tra le condotte.
  • Le eccezioni tardive o introdotte in sede difensiva oltre i motivi originari possono essere dichiarate inammissibili; i profili nuovi sull'elemento soggettivo vanno sollevati tempestivamente e con adeguata motivazione.
  • In caso di assorbimento di un reato contestato, il giudice deve ricalcolare la pena tenendo conto dell'esclusione della quota relativa al reato assorbito, compresa l'incidenza sulle maggiorazioni per continuazione.
  • La qualificazione del bene come 'esposto alla pubblica fede' va valutata concretamente: beni comunemente esposti per necessità o consuetudine possono rientrare nell'aggravante prevista per entrambi i reati (furto e danneggiamento aggravato).

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