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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39446/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una società appaltatrice nei confronti del Comune per l'inadempimento dell'ente rispetto all'esecuzione di opere pubbliche finanziate dalla Regione. Nel giudizio il Comune, ritenendoli responsabili di avere ostacolato l'avvio dei lavori sui terreni da essi posseduti e poi occupati dall'ente, chiamava in manleva alcuni proprietari. La Corte d'appello, però, escludeva la responsabilità del singolo proprietario che aveva effettuato un intervento occasionale per impedire i lavori, ritenendo insussistente il nesso causale con il danno e non configurabile uno spoglio duraturo; riteneva inoltre che il Comune, quale soggetto pubblico già nel possesso dell'area, avrebbe potuto evitare il danno con l'ordinaria diligenza. Il ricorso per cassazione del Comune articolava tre motivi: 1) violazione di norme sostanziali e processuali per avere la Corte territoriale escluso sia il nesso causale sia la lesione del possesso; 2) omesso esame di fatti decisivi e motivazione incomprensibile per la pretesa contraddittorietà tra presenza del proprietario sul fondo e permanenza del possesso del Comune; 3) violazione delle norme sulle spese e omesso esame di fatti decisivi, contestando la condanna alle spese in favore dei fratelli proprietari che avevano sostenuto il congiunto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a rivalutare il merito e a sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dalla Corte d'appello, senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi. In particolare, la valutazione sull'insussistenza del nesso causale tra la condotta del proprietario e il danno, nonché sull'assenza di uno spoglio duraturo, è stata qualificata come apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura sulle spese, sia perché assorbita, sia perché non specifica e non correlata alla motivazione impugnata. Conseguentemente il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità in favore delle parti resistenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi ex art. 360 c.p.c. devono individuare con specificità l'errore denunciato e confrontarsi con la ratio decidendi; non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; la mancanza di correlazione con la motivazione integra un "non motivo" e determina inammissibilità.

  • artt. 1168 ss. c.c.

    Richiamati come norme sulla tutela possessoria, ma la Corte rileva che la doglianza non dimostrava una lesione possessoria duratura idonea a fondare l'illecito dedotto.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per il danno risarcibile, ma la Corte non entra nel merito perché la censura è ritenuta di fatto e non correttamente veicolata in cassazione.

  • art. 2043 c.c.

    La configurabilità della responsabilità aquiliana dipende dall'accertamento di fatto della condotta, del nesso causale e dell'evento dannoso; nel caso concreto la Corte d'appello ha escluso il nesso causale.

  • art. 2058 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate, senza autonoma specifica applicazione nella decisione di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non investiva specificamente la ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma senza che il ricorso superasse il vaglio di specificità.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato come parametro di violazione/falsa applicazione, ma senza incidenza decisiva sul giudizio di ammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la doglianza si traduceva in una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per asserita motivazione perplessa/incomprensibile, ma la motivazione di merito è stata ritenuta logicamente coerente.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma non è stato oggetto di un esame di merito autonomo per l'inammissibilità delle censure.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta priva di specificità e in parte assorbita.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Usato come parametro per la liquidazione delle spese di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, specie quando la decisione sia sorretta da motivazione coerente e non manifestamente illogica.
  • L'errore nell'individuazione della regola giuridica applicabile al nesso causale è censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c.; l'errore nella valutazione concreta delle conseguenze del fatto, se la norma è correttamente individuata, attiene invece al merito e non è sindacabile in cassazione.
  • Per superare il vaglio di ammissibilità, il motivo di ricorso deve essere specifico, correlato alla ratio decidendi e formulato come critica puntuale della sentenza impugnata; un motivo che non si confronti con le ragioni poste a fondamento della decisione è un "non motivo".
  • La configurazione di un illecito ostativo all'esecuzione di un'opera richiede l'allegazione e la prova di una condotta causalmente efficiente e, nel caso esaminato, perdurante o comunque idonea a impedire in modo effettivo l'attività da eseguire.
  • Le doglianze sulle spese di lite sono inammissibili se non specificamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata o se formulate come censure meramente subordinate all'accoglimento di altri motivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoResponsabilità della PA
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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