Sentenza n. 4025/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento “Daspo” del Questore della Provincia di -OMISSIS-, del 31.10.22 notificato il 9.11.2022, con il quale veniva fatto divieto ex art. 6 della L. n. 401 del 1989 e successive modifiche di accedere agli impianti del territorio ove si disputano gli incontri di calcio di qualsiasi categoria e luoghi ad essi interessati per la durata di anni 7 dalla data di notifica del provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore recante divieto di accesso alle manifestazioni e agli impianti sportivi per sette anni, con obbligo di presentazione personale presso un commissariato di pubblica sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il Daspo adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha contestato, anzitutto, la tardività della misura, adottata circa due anni dopo la manifestazione violenta del 23 ottobre 2020, ritenendo che il decorso del tempo escludesse la sussistenza dei presupposti. Ha inoltre negato o contestato la propria partecipazione attiva ai disordini, sostenendo che la ricostruzione amministrativa non fosse adeguatamente documentata e che l'unico elemento a suo carico fosse la menzione del nominativo in una chat precedente ai fatti, contenente l'intenzione di percuotere alcune persone. Ha infine dedotto sproporzione e carenza di motivazione quanto alla durata settennale del divieto, anche in rapporto al limite massimo di dieci anni previsto per le ipotesi di recidiva. L'amministrazione ha sostenuto che il ricorrente, già destinatario di un precedente Daspo per fatti commessi in ambito sportivo, fosse stato attivamente coinvolto negli scontri e nelle devastazioni verificatisi durante una manifestazione di protesta, e che i rapporti delle forze dell'ordine, la documentazione procedimentale e l'ordinanza del Gip sulla convalida dell'obbligo di presentazione corroborassero la sua pericolosità.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto alla dedotta tardività, ha rilevato che l'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401 del 1989 consente l'adozione della misura nei confronti di soggetti denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati indicati dalla norma se la denuncia o la condanna interviene nel quinquennio precedente; pertanto, l'adozione due anni dopo i fatti è stata ritenuta tempestiva. Nel merito, il giudice ha qualificato la misura come Daspo fuori contesto, ammissibile anche per condotte violente non commesse in occasione di manifestazioni sportive, quando da tali condotte e dalle denunce o condanne risulti un giudizio di pericolosità rispetto allo svolgimento pacifico delle manifestazioni sportive. Ha ritenuto sufficiente e coerente il quadro istruttorio formato dai rapporti delle forze dell'ordine, dalla documentazione acquisita nel procedimento e dall'ordinanza del Gip, quest'ultima non vincolante ma idonea a corroborare la ricostruzione amministrativa circa la partecipazione effettiva del ricorrente agli episodi violenti. Ha quindi escluso difetto di istruttoria e carenza di motivazione, ravvisando elementi concreti e attuali di pericolosità. Ha inoltre ritenuto congrua e proporzionata la durata di sette anni, in rapporto alla gravità dei fatti, alla personalità del destinatario e alle modalità della condotta, nonché compresa nel limite edittale da cinque a dieci anni previsto per le ipotesi di recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese processuali.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per i reati indicati dalla disposizione.
La misura può essere adottata entro il quinquennio dalla denuncia o condanna per uno dei reati indicati, anche se i fatti non sono stati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
art. 6, comma 5, l. 401/1989
La durata settennale del Daspo è stata ritenuta compresa nel limite edittale da cinque a dieci anni previsto per le ipotesi connotate da recidiva.
art. 6, commi 2 e 3, l. 401/1989
Richiamati con riferimento all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e alla relativa convalida da parte del giudice per le indagini preliminari.
Massime di principio
- Il Daspo fuori contesto può essere adottato anche per condotte violente estranee a manifestazioni sportive, quando la denuncia o condanna rientri tra quelle indicate dall'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401 del 1989 e l'amministrazione formuli, sulla base di elementi concreti, un giudizio di pericolosità attuale rispetto allo svolgimento pacifico delle manifestazioni sportive.
- L'adozione del Daspo entro il termine di cinque anni previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401 del 1989 non è tardiva per il solo fatto che sia intervenuta a distanza di tempo dalla condotta contestata, purché la denuncia o la condanna e gli altri presupposti normativi risultino tempestivamente riferibili al periodo considerato dalla legge.
- Rapporti delle forze dell'ordine, documentazione acquisita nel procedimento e provvedimenti giudiziari adottati in procedimenti connessi possono integrare un quadro istruttorio sufficiente a fondare il Daspo; una valutazione incidentale del giudice penale non vincola l'amministrazione, ma può costituire elemento di corroborazione della partecipazione ai fatti e della pericolosità del destinatario.
- La durata del Daspo deve essere valutata in rapporto alla gravità dei fatti, alla personalità del destinatario e alle modalità della condotta; non è sproporzionata quando rispetti il limite edittale applicabile e risulti congrua rispetto agli elementi concreti valorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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