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Sentenza

Sentenza n. 15/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 14315/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2705/2024 del Tribunale di Salerno Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.12.2024, notificata il 13/12/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito della Retribuzione Professionale Docente di euro 3.913,45 maggiorata di interessi legali.

Giustizia amministrativa202501116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 14315/2024, recante condanna al pagamento della Retribuzione Professionale Docente e degli accessori di legge

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n. 14315/2024, passata in giudicato e notificata il 13 dicembre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a percepire la Retribuzione Professionale Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.913,45, oltre agli accessori di legge, nonché delle spese del giudizio. L'amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non ha formulato contestazioni nel merito e non ha provveduto spontaneamente all'adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Salerno mediante il pagamento delle somme ivi indicate entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Il giudice ha ritenuto integrata l'inottemperanza sulla base dell'assenza di contestazioni dell'amministrazione e dell'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha inoltre nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi trenta giorni. L'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ordina all'amministrazione di eseguire il giudicato e può predisporre misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il pagamento delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione può essere imposto giudizialmente dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, consente di ordinare all'amministrazione l'esecuzione della condanna pecuniaria.
  • Quando l'amministrazione non contesta nel merito l'obbligo risultante dal giudicato e non vi adempie spontaneamente, il giudice dell'ottemperanza può impartire un termine perentorio per il pagamento delle somme dovute.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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