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Sentenza

Sentenza n. 9708/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: - del Decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 avente ad oggetto l'Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - dell'Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, avente ad oggetto l'individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Determina Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022 a firma dr. Luca Baldino - Direzione cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125” e relativo elenco allegato delle aziende fornitrici comunicata via pec in data 13.12.22; - del Decreto, comunicato con pec del 16.12.22, n. 18311 del 14.12.2022 del Direttore generale Welfare della Regione Lombardia, avente ad oggetto “SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA DEI DISPOSITIVI MEDICI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018, CERTIFICATO AI SENSI DEL COMMA 8 DELL'ART. 9 TER D.L. 19 GIUGNO N.78 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1 COMMA 1, LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125 E S.M.I., DAL D.M. DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 6 LUGLIO 2022, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 15 SETTEMBRE 2022, SERIE GENERALE N. 216”, e relativi elenchi allegati delle aziende fornitrici; - del Decreto del Direttore Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.” e relativo elenco allegato delle aziende fornitrici, comunicato con pec del 16.12.22; - della Determina n.2426/A1400A/2022 del Direttore Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14/12/2022 avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e relativo elenco allegato delle aziende fornitrici, comunicata con pec del 15.12.22; - della Determina n. 10 del 12.12.2022 del Direttore Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e relativo elenchi allegati delle aziende fornitrici, comunicato via pec in data 15.12.22; - della Determina n. 13106 del 14.12.22 Direttore Regionale salute e welfare della Regione Umbria avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.” e relativo elenco allegato delle aziende fornitrici; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022; PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA RIXLAB SRL IL 30\10\2025: -della determinazione direttoriale n. 8812 del 22.8.2025 della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria, recante “Articolo 7 del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118. Presa d’atto del prospetto riepilogativo consolidato a livello regionale contenente, per ciascun fornitore, l’ammontare degli oneri dovuti a titolo di ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Umbria in data 22.8.20215; -del relativo Allegato 1 colonna C) alla DD n. 8812/2025, avente ad oggetto “Elenco Aziende Fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Umbria in data 22.8.20215, con cui è stato aggiornato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano da queste dovuti per le annualità predette; - del ripiano così attribuito dalla Regione Umbria a Rixlab srl per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all’importo di Euro 106.438,32 indicato nell’Allegato 1 Colonna C) alla DD n. 8812/2025; - ove occorrer possa, dei relativi atti istruttori e/o ricognitivi; -di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, ancorchè non conosciuti; altresì, per quanto occorrer possa, -della nota di avviso, pubblicata in data 14.8.2025 sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, con cui “si informa che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 184 del 9 agosto 2025 è stata pubblicata la Legge 8 agosto 2025, n. 118 di conversione del Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. Ai sensi del primo comma dell’art. 7, “Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 9 -ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9 -ter ,comma 9 -bis, del medesimo decreto legge n. 78 del 2015. L’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Si invita a consultare il documento che indica l’importo ridotto dovuto (25%) da ciascun fornitore, ai sensi della norma sopra riportata (Elenco aziende fornitrici DM DL 95-2025).”; -del documento richiamato nel suddetto avviso denominato “Elenco delle Aziende Fornitrici DM DL 95-2025”, con cui è stato aggiornato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano da queste dovuti per le annualità predette (cfr. all.2); - del ripiano così attribuito dalla Regione Emilia-Romagna a Rixlab srl per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all’importo di Euro 9.730,24 indicato nel suddetto Elenco; -di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, ancorchè non conosciuti, e gli atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano di cui al provvedimento sopra individuato; -ove occorrer possa, dei relativi atti istruttori e/o ricognitivi; -della nota-avviso, pubblicata in data 4.9.2025 sul sito istituzionale della Regione Puglia, con cui si comunica che “Con il decreto legge n. 95 del 30 giugno 2025 noto anche come “Decreto Economia o Decreto Omnibus ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, è stato istituito un fondo per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018 per l’anno 2025.L’articolo 7 del decreto fissa il contributo statale totale a 360 milioni di euro, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e di questi alla Puglia risultano assegnati circa 42,5 milioni di euro.Il DL specifica, inoltre, che per il payback dispositivi medici anni 2015, 2016, 2017 e 2018 l’integrale versamento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015” (Allegato A, consultabile in allegato), estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. “; -dell’Allegato A richiamato nel suddetto avviso, con cui è stato aggiornato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano da queste dovuti per le annualità predette; - del ripiano così attribuito dalla Regione Puglia a Rixlab srl per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all’importo di Euro 4.932,52 indicato nel suddetto Elenco; -di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, ancorchè non conosciuti, e gli atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano di cui al provvedimento sopra individuato; -ove occorrer possa, dei relativi atti istruttori e/o ricognitivi; - della nota-avviso, pubblicata in data 1.9.2025 sul sito istituzionale della Regione Piemonte con cui si comunica che “ Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge n. 95 del 30 giugno 2025, convertito con modificazioni in Legge n. 118 del 8 agosto 2025 e nel rispetto delle tempistiche ivi previste, si ricorda che l'atto di riferimento regionale è la Determinazione della Direzione Sanità n. 2426/A1400A del 14/12/2022 (pubblicata anche sul sito regionale) e che le Ditte fornitrici di Dispositivi Medici che intendono pagare gli importi ricalcolati nella quota pari al 25% degli importi precedentemente definiti dalla Determinazione sopra citata, potranno effettuare un versamento.. Elenchi aziende fornitrici dispositivi medici soggetti al ripiano per gli anno 2015-2018”; -del documento richiamato nel suddetto avviso per relationem, relativo all’ elenco delle aziende fornitrici ed agli importi da queste dovuti, per le annualità 2015-2018, allegato alla determina n. 2146/2022 (già gravata nel ricorso principale); - del ripiano così attribuito dalla Regione Piemonte a Rixlab srl per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; -di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, ancorchè non conosciuti, e gli atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano di cui al provvedimento sopra individuato; -ove occorrer possa, dei relativi atti istruttori e/o ricognitivi; - della nota di avviso, pubblicata in data 21.8.2025 sul sito istituzionale della Regione Marche, con cui si informa che “ Si informa che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 184 del 9 agosto 2025 è stata pubblicata la Legge n. 118 del 08 agosto 2025, che ha convertito con modifiche, il Decreto Legge 30 giugno 2025 n. 95 recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”. L’art. 7 del sopra citato D.L. 95/2025 introduce importanti novità in merito alle modalità di pagamento del payback dispositivi medici relativo agli anni 2015 – 2018. Al comma 1 stabilisce: “Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 9 -ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9 -ter ,comma 9 -bis, del medesimo decreto legge n. 78 del 2015. L’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti”.L’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e i relativi importi rideterminati alla luce di quanto disposto con D.L. 95/2025 è consultabile alla TABELLA A” e si indicano altresì le modalità di pagamento; - -del documento denominato TABELLA A richiamato nel suddetto avviso e ivi allegato, relativo all’ Elenco delle aziende fornitrici, con cui è stato aggiornato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano da queste dovuti per le annualità predette; - del ripiano così attribuito dalla Regione Marche a Rixlab srl per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all’importo di Euro 199.164,67 indicato nel suddetto Elenco; -di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, ancorchè non conosciuti, e gli atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano di cui al provvedimento sopra individuato; -ove occorrer possa, dei relativi atti istruttori e/o ricognitivi;

Giustizia amministrativa202304801

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti statali e provvedimenti regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e all'attribuzione alla società delle quote di ripiano per gli anni 2015-2018, nonché i successivi atti di rideterminazione degli importi ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e i provvedimenti regionali di individuazione delle aziende fornitrici e delle rispettive quote di ripiano. Ha dedotto, quanto agli atti statali, l'illegittimità derivata per contrasto della disciplina del payback con gli artt. 3, 23, 41, 42 e 53 Cost., con l'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU, con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con l'art. 36 TFUE e con la direttiva 2014/24/UE; la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto, legittimo affidamento, buona fede, neutralità IVA e remuneratività e immodificabilità dei contratti pubblici. Ha inoltre contestato la fissazione retroattiva dei tetti di spesa, l'assenza di preventiva rinegoziazione dei contratti, la mancata separazione del costo del servizio da quello dei dispositivi medici, l'erroneità dei calcoli, l'inclusione dell'IVA, il difetto di istruttoria e motivazione e la violazione della partecipazione procedimentale. Con i motivi aggiunti ha riproposto tali censure contro i provvedimenti regionali e ha dedotto ulteriori vizi relativi all'applicazione dell'art. 9-ter d.l. 78/2015, alla trasparenza dei dati, agli errori di calcolo, all'inclusione dell'IVA e alla compensazione civilistica. I provvedimenti regionali del 2025 sono stati impugnati anche in relazione alla rideterminazione degli importi nella misura del 25 per cento prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio ai sensi dell'art. 74 c.p.a., richiamando precedenti conformi. Ha respinto le censure rivolte contro gli atti statali, ritenendo manifestamente infondate quelle basate sull'illegittimità costituzionale ed eurounitaria del meccanismo del payback. In particolare, ha fatto applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, secondo cui il payback costituisce una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria e un contributo solidaristico, conforme alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. Le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di superamento; la successiva disciplina del 2019 e del 2022 ha reso operative procedure già previste, senza introdurre retroattivamente l'obbligazione sostanziale. È stata quindi esclusa la violazione del legittimo affidamento, dell'irretroattività, della libertà d'impresa e dei principi eurounitari, nonché l'obbligo di preventiva rinegoziazione dei contratti. Quanto ai provvedimenti regionali, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, rilevando che l'attività regionale è meramente tecnica, vincolata, ricognitiva e riepilogativa: le Regioni si limitano a individuare le aziende, applicare al fatturato la percentuale di ripiano fissata dalla legge e determinare il quantum debeatur. Tale attività non implica esercizio di potere autoritativo, ma dà luogo a un rapporto obbligatorio e a un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo. È stata riconosciuta la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese della fase di merito sono state integralmente compensate; è rimasta ferma la condanna della ricorrente alle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e ha originariamente posto il ripiano dello sforamento a carico della Regione.

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa regionale, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano e le modalità di individuazione degli obblighi per gli anni 2015-2018.

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015

    Il comma 8 disciplina la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell'IVA; il comma 9 determina la quota di ripiano a carico delle aziende; il comma 9-bis attribuisce alle Regioni l'individuazione delle aziende e degli importi dovuti.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha modificato il comma 8 dell'art. 9-ter, prevedendo la rilevazione del superamento sulla base del fatturato al lordo dell'IVA.

  • Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019

    Ha fissato, per gli anni 2015-2018, il tetto regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard.

  • d.m. 6 luglio 2022

    Ha certificato il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale e quantificato, per ciascuna Regione e annualità, lo scostamento e la quota complessiva di ripiano.

  • d.m. 6 ottobre 2022

    Ha adottato le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali, definendo le attività di ricognizione, calcolo e attribuzione degli importi.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Ha istituito un fondo statale e previsto una riduzione della quota di ripiano, poi estesa dalla Corte costituzionale anche alle imprese che avevano instaurato contenziosi.

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...

    Prevede che il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingua l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determini, dopo l'accertamento regionale, la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 23 Cost.

    La disciplina del payback rispetta la riserva di legge perché individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri generali di determinazione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione del processo davanti al giudice ordinario dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 74 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata mediante richiamo a precedenti conformi.

  • art. 133 c.p.a.

    È richiamato per escludere che la controversia rientri in una fattispecie di giurisdizione esclusiva.

Massime di principio

  • Il meccanismo del payback sui dispositivi medici costituisce una misura di razionalizzazione della spesa sanitaria e un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, non contrario agli artt. 3 e 23 Cost., quando la legge individui i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri generali di determinazione dell'importo.
  • La disciplina del payback relativa agli anni 2015-2018 non viola il principio di irretroattività né il legittimo affidamento quando l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di superamento fosse già conoscibile dalle imprese fornitrici prima della partecipazione alle gare e della stipula dei contratti. Gli atti successivi che rendono operativo il sistema non introducono retroattivamente l'obbligazione sostanziale.
  • Le attività delle Regioni previste dall'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, consistenti nella verifica contabile, nell'individuazione delle aziende fornitrici e nell'applicazione delle percentuali di ripiano al fatturato, sono attività tecniche, vincolate, ricognitive e riepilogative, prive di margine di discrezionalità e di esercizio di potere autoritativo.
  • Le controversie aventi a oggetto il corretto calcolo degli importi di payback individuati dai provvedimenti regionali, quando la pretesa deriva direttamente dalla legge e dagli atti statali e si colloca nell'ambito di un rapporto obbligatorio paritario, riguardano diritti soggettivi patrimoniali e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo.
  • Nel riparto di giurisdizione occorre considerare il petitum sostanziale: la giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia contesta l'esercizio di un potere autoritativo, mentre deve essere esclusa quando la contestazione riguarda, a valle dell'esercizio del potere, la quantificazione vincolata di un'obbligazione patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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