Sentenza n. 4018/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente: in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e rifiuto di fissare un appuntamento presso l’Ambasciata d’Italia in Pakistan per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per accertare l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione sia rispetto all’avvio sia rispetto alla conclusione del procedimento unitario per il rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, dopo la preiscrizione universitaria e la trasmissione della richiesta tramite il portale Universitaly. In particolare, lamentava il rifiuto dell’Ambasciata di concedere un appuntamento necessario per formalizzare la domanda. Ha chiesto che l’amministrazione fosse condannata a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’appuntamento è stato concesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta volta a ottenere la fissazione dell’appuntamento, poiché nelle more del giudizio l’amministrazione ha posto il ricorrente in condizione di presentare la domanda di visto. Il giudice ha precisato che il termine di novanta giorni per provvedere, previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 349/1999, decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall’appuntamento; resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di fissare tempestivamente l’appuntamento a seguito della richiesta dell’interessato. La domanda diretta a ottenere già la conclusione del procedimento con il rilascio del visto è stata dichiarata inammissibile, perché al momento della proposizione del ricorso non era ancora iniziato il decorso del termine di novanta giorni. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e in considerazione dell’ingente flusso di domande gravante sull’Ambasciata.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
Il termine di novanta giorni per la definizione del procedimento relativo al visto decorre dalla presentazione della domanda; prima di tale momento non è proponibile una domanda volta a ottenere la conclusione del procedimento con il rilascio del titolo. L’amministrazione ha tuttavia l’obbligo di fissare celermente l’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio, il termine per provvedere decorre dalla presentazione formale della domanda e non dalla preiscrizione universitaria, dalla trasmissione della richiesta tramite il portale Universitaly o dalla mera richiesta di appuntamento.
- L’amministrazione consolare è tenuta a fissare tempestivamente l’appuntamento richiesto dall’interessato quando tale appuntamento costituisce il presupposto necessario per formalizzare la domanda di visto.
- La domanda giudiziale diretta a ottenere la conclusione del procedimento di rilascio del visto è inammissibile se, alla data di proposizione del ricorso, non è ancora decorso il termine per provvedere decorrente dalla presentazione della domanda.
- Se, nel corso del giudizio sul silenzio, l’amministrazione concede l’appuntamento richiesto e pone l’interessato in condizione di presentare la domanda, relativamente a tale obbligo sopravvenientemente adempiuto cessa la materia del contendere.
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