Sentenza n. 15529/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento - della graduatoria definitiva di merito rettificata, relativa alla Regione Abruzzo, pubblicata in data 18/02/2026 sul sito INPA.Gov.it, concernente “il concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale per il Ministero dell’Istruzione e del Merito da destinare agli uffici scolastici regionali”, nonchè di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso ed in particolare: 1) la validazione della graduatoria di merito effettuata dalla Commissione RIPAM il 18/02/2026; 2) il verbale n. 24 del 04/02/2026 di rivalutazione dei titoli d’esame della dott.ssa Fantini da parte della Commissione d’esame nominata dalla Commissione RIPAM con delibera n. 17/2025; 3) si opus sit il verbale n. 1 del 21/07/2025 nella parte in cui dispone in merito alla valutazione dei titoli; 4) in parte qua del bando di concorso relativamente alla disposizione di cui all’art. 7 relativa alla valutazione dei titoli di merito dei candidati ove inteso nel senso fatto proprio dalla commissione e contestato con il ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva rettificata del concorso, pubblicata il 18 febbraio 2026, e atti presupposti, in particolare la rivalutazione dei titoli della controinteressata che le ha attribuito tre punti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria rettificata, che, dopo la rivalutazione dei titoli della controinteressata disposta in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare, l’ha fatta arretrare nella graduatoria dei riservatari, facendole perdere l’unico posto riservato disponibile. Con un unico motivo ha dedotto violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, dell’art. 8 del d.P.R. 487/1994 e dell’art. 7 del bando, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, erroneità dei presupposti e manifesta illogicità e irragionevolezza. Ha sostenuto che la Commissione non avesse esplicitato criteri adeguati per giudicare l’attinenza dei master della controinteressata alle materie della prova scritta e avesse interpretato erroneamente la precedente ordinanza come imposizione dell’attribuzione dei tre punti, mentre essa richiedeva soltanto una nuova valutazione motivata. Ha inoltre contestato l’attinenza di almeno uno dei due master, affermando che l’interpretazione della Commissione svuotasse il requisito previsto dal bando. La controinteressata ha eccepito la tardività, il difetto d’interesse e l’omessa integrazione del contraddittorio; nel merito ha sostenuto la correttezza della rivalutazione e la natura tecnico-discrezionale della valutazione.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari: il ricorso è tempestivo perché il termine decorre dalla pubblicazione della graduatoria rettificata del 18 febbraio 2026, momento in cui si è concretizzata la lesione; sussiste interesse concreto e attuale, poiché l’attribuzione del punteggio alla controinteressata ha inciso sulla posizione della ricorrente nella graduatoria dei riservatari; il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti dell’unica controinteressata sostanziale rispetto alla rivalutazione contestata. Nel merito ha respinto l’unico motivo. La precedente ordinanza cautelare aveva ordinato una nuova valutazione motivata, senza accertare la spettanza dei punti né vincolare la Commissione a un esito. Il bando aveva già fissato il parametro dell’attinenza alle materie della prova scritta, circoscrivendo i margini valutativi: non erano quindi necessari criteri aggiuntivi preventivi né una motivazione particolarmente articolata; bastava rendere percepibili l’esame dei titoli e la conclusione circa la loro attinenza. La Commissione ha svolto il riesame e indicato le ragioni del riconoscimento del punteggio. La ricorrente non ha individuato specifici errori tecnici, travisamenti o profili di manifesta illogicità, ma ha proposto una lettura più restrittiva dell’attinenza, introducendo criteri quantitativi o percentuali non previsti dal bando. In assenza di vizi manifesti, la valutazione non è utilmente sindacabile. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Una volta verificata la corrispondenza o, comunque, la coerenza delle materie trattate nei master con quelle indicate dal bando, l’attribuzione del relativo punteggio costituisce la naturale conseguenza applicativa della disciplina concorsuale.
Nel caso concreto, l’obbligo motivazionale è attenuato quando il parametro valutativo è predeterminato dal bando e la Commissione dà conto dell’esame dei titoli e della sussistenza dell’attinenza; non occorre una motivazione particolarmente articolata.
art. 8 d.P.R. 487/1994
Una volta verificata la corrispondenza o, comunque, la coerenza delle materie trattate nei master con quelle indicate dal bando, l’attribuzione del relativo punteggio costituisce la naturale conseguenza applicativa della disciplina concorsuale.
La disciplina della valutazione dei titoli non impone, nel caso deciso, criteri ulteriori rispetto al parametro di attinenza fissato dalla lex specialis; l’attribuzione del punteggio consegue alla verifica di corrispondenza o coerenza.
art. 7 del bando di concorso
L’art. 7 del bando, infatti, individua quale parametro rilevante l’«attinenza alle materie della prova scritta», introducendo un autovincolo che delimita il contenuto dell’attività valutativa.
Il parametro dell’attinenza alle materie della prova scritta vincola la Commissione e circoscrive i suoi margini valutativi; non consente però di introdurre in sede di contestazione criteri quantitativi o percentuali non contemplati dal bando.
Massime di principio
- Quando la lex specialis predetermina il parametro per valutare i titoli concorsuali, tale parametro costituisce un autovincolo per la Commissione e circoscrive i margini della valutazione, che può collocarsi in una zona di confine tra discrezionalità tecnica e attività sostanzialmente vincolata.
- Se il bando richiede l’attinenza dei titoli alle materie della prova, la Commissione può motivare l’attribuzione del punteggio dando conto dell’esame svolto e della ritenuta corrispondenza o coerenza; non è necessaria una motivazione particolarmente articolata né l’introduzione preventiva di ulteriori criteri, salvo che la disciplina di gara li richieda.
- L’ordine giudiziale di rinnovare una valutazione per carenza di motivazione non predetermina l’esito della nuova valutazione, salvo che ciò risulti dal contenuto conformativo della pronuncia; il riesercizio del potere deve rendere percepibili l’iter logico seguito e le ragioni della decisione.
- Le valutazioni tecniche concorsuali sono sindacabili in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore tecnico; il giudice non può sostituire la propria lettura del parametro valutativo a quella dell’organo competente in assenza di tali vizi.
- Il termine per impugnare una graduatoria rettificata decorre dalla sua pubblicazione quando è con essa che si concretizza la lesione della posizione del candidato; sussiste interesse a ricorrere se l’attribuzione di punteggio contestata incide sulla collocazione nella graduatoria riservata e sull’accesso al posto disponibile.
- Quando il giudizio riguarda specificamente la rivalutazione dei titoli di un candidato e il conseguente effetto sulla posizione del ricorrente, il contraddittorio può essere instaurato nei confronti dell’unico candidato che trae un’utilità sostanziale dalla conservazione degli atti contestati.
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