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Sentenza

Sentenza n. 1094/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di titoli abilitativi

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa titolare di un esercizio commerciale ha impugnato l'ordinanza comunale n. 32 del 16 febbraio 2023, con la quale il Comune aveva intimato, all'impresa e ai proprietari dell'immobile, la rimessione in pristino mediante demolizione di alcune opere edilizie realizzate senza titolo. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività. Il giudice non ha esaminato le censure di merito, rilevando che l'ordinanza era stata notificata alla ricorrente il 16 febbraio 2023 e che il termine per proporre l'azione di annullamento scadeva il 18 aprile 2023. Il ricorso è stato invece proposto il 22 maggio 2023. Il giudice ha inoltre rilevato che il ricorso sarebbe stato tardivo anche assumendo, secondo quanto dedotto ma non provato dalla ricorrente, una notificazione il 19 marzo 2023, poiché in tale ipotesi il termine sarebbe comunque scaduto il 18 maggio 2023.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione del Comune e ha dichiarato irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., per tardiva proposizione rispetto al termine perentorio di sessanta giorni previsto dagli artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a. Non sono state esaminate le censure relative alla legittimità dell'ordinanza di demolizione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    L'azione di annullamento deve essere proposta nel termine decadenziale previsto dal codice del processo amministrativo.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il termine per la notificazione del ricorso decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto impugnato; nel caso concreto il termine di sessanta giorni decorreva dalla notificazione dell'ordinanza.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    La tardiva proposizione del ricorso comporta la declaratoria di irricevibilità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Norma richiamata nello svolgimento del giudizio, senza una specifica interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso per l'annullamento di un provvedimento amministrativo deve essere proposto entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto impugnato.
  • La proposizione del ricorso oltre il termine decadenziale previsto dagli artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a. determina l'irricevibilità del ricorso e impedisce l'esame dei motivi di merito.
  • Quando il ricorso risulta tardivo sia considerando la data di notificazione dell'atto documentata in giudizio sia considerando una diversa data prospettata dal ricorrente, ma non provata, la tardività permane e giustifica comunque la declaratoria di irricevibilità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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