Cassazione Penale, Sentenza n. 26264/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato la decisione chiedendone l'annullamento per manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., e per difetto di ragionevolezza nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. Denuncia che la parte motivazionale relativa al trattamento sanzionatorio è viziata perché riferita a diversi imputati e a fatti non pertinenti al processo (richiami a precedenti e comportamenti del cosiddetto Bacchin, misure coercitive e aggressioni non attinenti al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato ad Ayoub).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla determinazione della pena, ritenendo fondata la censura sulla manifesta illogicità della motivazione: la sentenza impugnata riportava riferimenti a un diverso imputato e a fatti non riconducibili al caso in esame, rendendo contraddittoria la decisione sul trattamento sanzionatorio. Per tali ragioni la Corte ha annullato la parte relativa alla pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. Ha dichiarato invece inammissibile il ricorso nel resto e ha reso irrevocabile l'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento per la censura in Cassazione riguardante la manifesta illogicità della motivazione; consente alla Corte di esaminare vizi di motivazione che rendono la decisione insostenibile.
art. 133 c.p.
Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali criteri nella sentenza impugnata fosse irragionevole e non sorretta da motivazione coerente con i fatti processuali.
art. 624, comma 2, c.p.p.
Disposizione richiamata per dichiarare irrevocabile l'accertamento di responsabilità, pur procedendosi all'annullamento limitato della determinazione della pena.
Massime di principio
- Se la motivazione sulla pena richiama fatti o comportamenti riferiti ad altri imputati o a vicende diverse, ciò configura manifesta illogicità della motivazione e può determinare l'annullamento della parte sanzionatoria in Cassazione.
- Le determinazioni punitive devono essere motivate esclusivamente con riferimento agli elementi ed alle risultanze del processo relativo al singolo imputato; l'uso di precedenti non pertinenti o di misure applicate ad altri può rendere la sentenza contraddittoria e viziata.
- L'annullamento operato dalla Cassazione può essere limitato alla sola determinazione della pena, confermando invece l'accertamento di responsabilità quando questo non risulti viziato irreparabilmente.
- In caso di annullamento parziale la pratica viene in genere rinviata ad altra sezione del giudice di merito per nuovo giudizio sul punto relativo alla pena; la difesa deve dunque mirare a contestare puntualmente la motivazione e l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La Procura generale può chiedere un annullamento limitato (ad esempio solo sulla pena); la Corte di Cassazione può accogliere tale prospettazione se riscontra vizi nella motivazione che incidono specificamente sul trattamento sanzionatorio.
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