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Sentenza

Sentenza n. 182/2026 - Bari, Sezione 3

per la dichiarazione di nullità e/o per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la dichiarazione di nullità e/o per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, - del non conosciuto provvedimento del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) di riconoscimento al ricorrente dell'encomio solenne anziché della promozione per meriti straordinari, non notificato e annotato nel foglio matricolare con decorrenza 17.2.2025; - di tutti gli atti presupposti e richiamati nel rapporto informativo del 7.2.2025 prot. n. 1239/43-3 (depositato nel giudizio di ottemperanza R.G. n. 78/2023 in data 5.3.2025 - doc. n. 2), tra cui il non conosciuto parere favorevole all'encomio solenne del Capo Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri, la non conosciuta lettera del CUFA del 20.7.2021 di proposta di riconoscimento dell'encomio solenne, la nota del Capo Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri del 12.12.2024, la nota del CUFA del 3.2.2025, le segnalazioni per il riconoscimento dell'encomio solenne della Regione Carabinieri Forestale Puglia Prot. n. 10748 del 26.11.2020, del Raggruppamento Parchi prot. n. 92/2-7 del 12.1.2021, del Comando Carabinieri Tutela Forestale nr. 64/88 del 14.1.2021, del Comando Carabinieri per la tutela della Biodiversità e dei Parchi prot. n. 78/97-4 del 21.1.2021; - ove necessario del rapporto informativo prot. n. 1239/43-3 del 7.2.2025 dell'Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; e per l'accertamento del diritto - del ricorrente alla rivalutazione della proposta di promozione per meriti straordinari formulata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 28.3.11, con decorrenza del riconoscimento dal 18.12.2013; e per la dichiarazione di illegittimità, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a., - del silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti formulata da parte ricorrente in data 17.4.2025 e rimasta priva di riscontro Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25.6.2025: per la dichiarazione di nullità e/o per l'annullamento - del provvedimento del 17.2.2025 a firma del Comandante dell'Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) di riconoscimento al ricorrente dell'encomio solenne anziché della promozione per meriti straordinari, non notificato e annotato nel foglio matricolare con decorrenza 17.2.2025; - di tutti gli atti presupposti e richiamati nel rapporto informativo del 7.2.2025 prot. n. 1239/43-3 (depositato nel giudizio di ottemperanza R.G. n. 78/2023 in data 5.3.2025 - doc. n. 2), tra cui il parere favorevole all'encomio solenne del Capo Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri prot. n. 1239/43-2 dell'8 febbraio 2025, la lettera del CUFA del 20.7.2021 di proposta di riconoscimento dell'encomio solenne, la nota del Capo Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri del 12.12.2024, la nota del CUFA del 3.2.2025, le segnalazioni per il riconoscimento dell'encomio solenne della Regione Carabinieri Forestale Puglia Prot. n. 10748 del 26.11.2020, del Raggruppamento Parchi prot. n. 92/2-7 del 12.1.2021, del Comando Carabinieri Tutela Forestale nr. 64/88 del 14.1.2021, del Comando Carabinieri per la tutela della Biodiversità e dei Parchi prot. n. 78/97-4 del 21.1.2021; - ove necessario del rapporto informativo prot. n. 1239/43-3 del 7.2.2025 dell'Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; e per l'accertamento del diritto - del ricorrente alla rivalutazione della proposta di promozione per meriti straordinari formulata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 28.3.11, con decorrenza del riconoscimento dal 18.12.2013.

Giustizia amministrativa202500664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: provvedimento del 17 febbraio 2025 di riconoscimento dell'encomio solenne anziché della promozione per meriti straordinari, con annotazione nel foglio matricolare dalla medesima data, e relativi atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, il provvedimento con cui l'Amministrazione, in esecuzione di precedenti sentenze del TAR, ha rivalutato una proposta di promozione per meriti straordinari relativa a un'attività investigativa e ha confermato il solo encomio solenne. Ha dedotto la nullità degli atti per elusione del giudicato, sostenendo che la precedente sentenza di merito e quella di ottemperanza imponessero non soltanto la rivalutazione della vicenda, ma il riconoscimento della promozione per meriti straordinari, con decorrenza dal 18 dicembre 2013. Ha inoltre contestato l'omessa retrodatazione degli effetti, la mancata conformità della riedizione del potere ai criteri conformativi del giudicato e, nel ricorso introduttivo, il silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti del 17 aprile 2025. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo di avere riaperto effettivamente l'istruttoria, acquisito i pareri degli organi competenti, comparato casi analoghi e valutato anche l'esito penale dell'attività investigativa, conclusasi con archiviazione e senza applicazione di misure cautelari.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione e ha dichiarato la nullità degli atti per parziale elusione del giudicato, limitatamente alla decorrenza degli effetti. Ha escluso che le precedenti sentenze imponessero automaticamente il riconoscimento della promozione per meriti straordinari: l'inciso secondo cui gli elementi istruttori avrebbero dovuto condurre verso tale risultato imponeva una rivalutazione orientata, ma non predeterminava l'esito della discrezionalità amministrativa. Secondo il TAR, l'Amministrazione conservava una discrezionalità mista, anche tecnica, nella comparazione tra le diverse ricompense e nei confronti con casi analoghi; il giudice non poteva sostituirsi all'organo competente né pronunciarsi su un potere non ancora esercitato. La riedizione del potere è stata ritenuta corretta perché l'Amministrazione ha riavviato l'istruttoria mediante le strutture dell'Arma dei Carabinieri, succeduta al Corpo Forestale dello Stato, acquisendo pareri e adottando una motivazione articolata e coerente. È stata quindi ritenuta legittima la conferma dell'encomio solenne, non essendo dimostrati il rischio estremo o l'eccezionalità assoluta necessari per la promozione. Tuttavia, il vincolo dell'esecuzione "ora per allora" imponeva la retrodatazione degli effetti della rivalutazione, anche qualora il risultato fosse stato diverso dalla promozione. Il TAR ha pertanto ordinato di retrodatare l'encomio solenne al 18 dicembre 2013, con riconoscimento dei diritti conseguenti al tempo figurativo decorso. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca e complessità della vicenda. Il dispositivo non contiene una specifica statuizione autonoma sulla domanda di accesso, mentre accoglie il ricorso complessivamente nei limiti indicati.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 177/2016

    La successione dell'Arma dei Carabinieri nei rapporti giuridici del Corpo Forestale dello Stato legittima l'utilizzo delle strutture e delle procedure ordinamentali dell'Arma nella riedizione del potere, senza necessità di ricostituire organi del Corpo Forestale ormai estinti.

  • art. 31, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il giudice richiama la disposizione per chiarire che la precedente sentenza non poteva essere interpretata come un ordine tassativo di conseguire uno specifico risultato sostanziale, quale la promozione, quando l'esercizio del potere amministrativo non era ancora avvenuto.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il divieto per il giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati impedisce di predeterminare l'esito di una discrezionalità non ancora consumata.

Massime di principio

  • Quando una sentenza impone la riedizione del potere amministrativo, il giudicato conformativo deve essere interpretato distinguendo tra vincoli procedurali e valutativi, da un lato, e predeterminazione del risultato finale, dall'altro: salvo un comando giudiziale inequivoco sul bene della vita, la pubblica amministrazione conserva la discrezionalità non ancora esercitata e il giudice non può sostituirsi ad essa.
  • L'esecuzione del giudicato "ora per allora" impone che la nuova valutazione amministrativa ricostruisca la situazione giuridica e gli effetti del provvedimento con riferimento alla data rilevante individuata dal giudicato; tale obbligo di retrodatazione opera anche quando la riedizione conduce a un riconoscimento diverso da quello richiesto dall'interessato.
  • La riedizione del potere dopo la soppressione o trasformazione dell'organo originariamente competente deve essere svolta dagli organi succeduti secondo l'attuale assetto organizzativo, purché sia assicurata un'istruttoria effettiva e siano rispettati i vincoli sostanziali e conformativi derivanti dal giudicato.
  • Nelle valutazioni relative a ricompense o avanzamenti per meriti straordinari, l'Amministrazione può esercitare una discrezionalità mista, anche tecnica, mediante comparazione con casi analoghi e apprezzamento della rilevanza, dell'eccezionalità e dei rischi dell'attività svolta; il sindacato giurisdizionale non può trasformarsi in una sostituzione della valutazione dell'organo competente in assenza di vizi logici o istruttori.
  • La violazione del giudicato sussiste anche quando la nuova determinazione rispetta il contenuto sostanziale della rivalutazione imposta, ma omette di conservare retroattivamente gli effetti utili dalla data stabilita dal giudicato o dalla domanda giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiudizio di ottemperanza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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