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Sentenza

Sentenza n. 5119/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 4076/RU del 15 gennaio 2015; - delle note di Gamenet S.p.A. del 20.1.2015 e di Lottomatica Videolotrete S.p.A. del 20.1.2015 aventi ad oggetto la quantificazione della quota di prelievo dovuta e la modifica unilaterale dei contratti stipulati per la gestione della raccolta delle giocate;

Giustizia amministrativa201504430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015 e note dei concessionari di addebito pro quota del prelievo straordinario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione e concessionario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, operanti nel mercato dell’installazione e del noleggio di apparecchi Awp ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS, hanno impugnato il decreto con cui l’Agenzia ha dato attuazione all’art. 1, comma 649, l. n. 190/2014, ripartendo tra i concessionari il prelievo straordinario complessivo di 500 milioni di euro sulla base del numero degli apparecchi Awp e Vlt riferibili a ciascun concessionario e stabilendo le modalità di versamento. Sono state altresì impugnate le note dei concessionari che hanno richiesto alle ricorrenti il pagamento della quota del prelievo, modificando unilateralmente i rapporti contrattuali. Quanto al decreto, le ricorrenti hanno dedotto carenza ed eccesso di potere, sostenendo che l’Agenzia avrebbe individuato autonomamente i presupposti applicativi del prelievo, assoggettando gli Awp sulla base del mero nulla osta all’esercizio anche se non operativi; illogicità per la mancata considerazione della dismissione o del mancato funzionamento degli apparecchi; irragionevolezza e violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per l’equiparazione di Awp e Vlt nonostante la diversa redditività; violazione della legge per la mancata disciplina del riparto interno alla filiera. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 649, l. n. 190/2014, in riferimento agli artt. 23, 3, 53, 41 e 42 Cost., per asserita insufficiente determinazione legislativa del prelievo, violazione della capacità contributiva e dell’uguaglianza, compressione della libertà di iniziativa economica e natura sostanzialmente espropriativa. In memoria non notificata è stata nuovamente sollevata una questione riferita anche all’art. 1, comma 921, l. n. 208/2015. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto una nuova sospensione del giudizio e la nomina di un CTU per valutare l’impatto del prelievo sui bilanci societari.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di ulteriore sospensione, osservando che le sentenze del Consiglio di Stato sui giudizi analoghi erano ormai intervenute e che la controversia, risalente al 2015, doveva essere definita in ossequio al principio di ragionevole durata del processo. Ha respinto anche la richiesta di CTU per difetto di rilevanza: il ricorso non conteneva uno specifico motivo sull’insostenibilità del prelievo per i bilanci delle ricorrenti né un principio di prova, e la consulenza tecnica non può supplire alle carenze argomentative e probatorie dell’atto introduttivo. La questione di costituzionalità formulata nella memoria non notificata è stata dichiarata inammissibile. Quanto alle note dei concessionari, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione della giurisdizione del giudice ordinario e possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Il rapporto interno tra concessionari e operatori della filiera è infatti di natura privatistica e contrattuale, estraneo alla sfera autoritativa dell’Agenzia e non riconducibile alla giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Quanto al decreto dell’Agenzia, il ricorso è stato respinto nel merito. Il decreto si è mantenuto nei limiti dell’art. 1, comma 649, l. n. 190/2014, che imponeva la ricognizione degli apparecchi Awp e Vlt riferibili ai concessionari e la ripartizione dei 500 milioni in proporzione al loro numero, senza autorizzare un diverso peso in ragione della tipologia o della redditività degli apparecchi. La disciplina primaria non attribuiva inoltre all’Agenzia il potere di regolare il riparto interno alla filiera, rimesso alla legge e, dopo l’art. 1, commi 920-921, l. n. 208/2015, agli accordi contrattuali già vigenti per il 2015, in proporzione ai compensi spettanti ai singoli operatori. Le questioni di costituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate. La riserva di legge ex art. 23 Cost. è stata rispettata perché la legge individuava presupposto, ammontare complessivo e criteri di riparto esterno e interno. Non è stata ravvisata violazione degli artt. 3 e 53 Cost., rientrando nella discrezionalità legislativa la scelta del presupposto e del quantum di un prelievo indiretto straordinario, fondato sull’immissione in commercio e sull’astratta idoneità all’operatività degli apparecchi; la diversa redditività poteva rilevare nei rapporti interni, attraverso la ripartizione proporzionale ai compensi contrattuali. È stata esclusa anche la violazione dell’art. 42 Cost., non essendo stato dimostrato un sostanziale annientamento delle facoltà di sfruttamento economico dei beni, e dell’art. 41 Cost., per mancata dimostrazione concreta dell’incidenza del prelievo sulla libertà di iniziativa economica. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 649, l. n. 190/2014

    A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica ... è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione ... delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che ... operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico ...

    La disposizione individua il prelievo complessivo di 500 milioni di euro, impone ai concessionari il versamento all’Erario e stabilisce che la quota di ciascun concessionario sia determinata in proporzione al numero degli apparecchi Awp e Vlt riferibili alla data del 31 dicembre 2014.

  • art. 1, commi 920-921, l. n. 208/2015

    La riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione ... si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.

    Il prelievo è stato limitato all’annualità 2015 e il relativo onere interno alla filiera deve essere ripartito proporzionalmente ai compensi risultanti dagli accordi contrattuali già vigenti, senza rinegoziazione.

  • art. 110, comma 6, TULPS

    Individua le tipologie di apparecchi da intrattenimento Awp, di cui alla lett. a), e Vlt, di cui alla lett. b), oggetto della ricognizione numerica e del prelievo.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa non si estende alle controversie sui rapporti privatistici interni tra concessionario e gestore relative all’addebito pro quota del prelievo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale è stata dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Disciplina la sospensione facoltativa del processo, la cui reiterazione è stata esclusa una volta intervenute le decisioni del Consiglio di Stato sui giudizi connessi.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina della sospensione prevista dal codice di procedura civile.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Rileva per la prosecuzione del giudizio sospeso entro il termine previsto dalla legge.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio questioni sulle quali intende fondare la decisione, assegnando alle parti la possibilità di interloquire.

  • art. 23 Cost.

    La riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è rispettata quando la legge stabilisce presupposto, ammontare complessivo e criteri di riparto del prelievo.

  • art. 3 Cost.

    Non è violato dalla scelta legislativa di considerare unitariamente Awp e Vlt nel riparto esterno del prelievo, in presenza di una giustificazione non irragionevole correlata alla loro astratta idoneità all’operatività.

  • art. 53 Cost.

    La capacità contributiva può essere individuata, per un prelievo indiretto straordinario, nell’astratta idoneità reddituale dell’apparecchio e nella sua immissione in commercio, senza necessaria commisurazione alla redditività effettiva.

  • art. 41 Cost.

    La deduzione di una lesione della libertà di iniziativa economica richiede la dimostrazione concreta dell’incidenza del prelievo sull’attività imprenditoriale; non è sufficiente un’allegazione generica.

  • art. 42 Cost.

    Un prelievo non assume natura sostanzialmente espropriativa se non determina il sostanziale annientamento delle facoltà economiche del diritto di proprietà o un’incidenza eccedente il limite della tollerabilità.

  • art. 110, comma 6, lett. a) e b), TULPS

    Le due categorie di apparecchi sono entrambe comprese nella ricognizione richiesta dalla legge e concorrono al riparto esterno del prelievo in base al numero complessivo riferibile ai concessionari.

Massime di principio

  • La controversia relativa all’addebito, da parte del concessionario agli operatori della filiera, della quota interna di un prelievo pubblico, quando incide esclusivamente sul rapporto contrattuale tra concessionario e operatore, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa sui rapporti concessori.
  • Quando la legge stabilisce che un prelievo complessivo debba essere ripartito tra concessionari in proporzione al numero degli apparecchi riferibili a ciascuno, l’amministrazione incaricata della ricognizione non può introdurre autonomamente criteri differenziati fondati sulla diversa tipologia o redditività degli apparecchi.
  • La riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è rispettata se la fonte primaria individua il presupposto del prelievo, l’ammontare complessivo e i criteri di riparto sia tra i soggetti direttamente obbligati sia, ove previsto, all’interno della filiera economica.
  • La diversa redditività concreta di beni o apparecchi assoggettati a un prelievo indiretto straordinario non determina di per sé violazione degli artt. 3 e 53 Cost., quando il legislatore abbia individuato come presupposto l’immissione in commercio e l’astratta idoneità all’operatività e la scelta non risulti manifestamente irragionevole.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta per colmare l’assenza, nell’atto introduttivo, di uno specifico motivo e di un principio di prova sui fatti rilevanti per la decisione; il giudice deve mantenersi entro il thema decidendum delineato dai motivi di ricorso.
  • La deduzione della lesione della libertà di iniziativa economica per effetto di un prelievo richiede allegazioni e un principio di prova circa l’effettiva insostenibilità o l’incidenza concreta della misura sull’attività imprenditoriale; una contestazione generica non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Giurisdizione e ripartoIstruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaQuestione di legittimità costituzionaleOnere della prova e principio dispositivo

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