Cassazione Civile, Ordinanza n. 03580/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (responsabile civile)
La controversia
Una persona fisica aveva convenuto più soggetti lamentando che il bar gestito dalla società di cui era rappresentante fosse stato allagato da acque provenienti dalla fognatura comunale, con successiva inagibilità e chiusura dell’esercizio. In primo grado erano stati rigettati i danni della società, poi fallita, mentre era stato accolto parzialmente il risarcimento in favore della persona fisica solo contro alcuni convenuti. In appello la stessa persona fisica aveva impugnato la decisione per contestare sia l’esclusione di responsabilità di altri soggetti (in particolare Provincia e società manutentrice), sia la quantificazione del danno e la statuizione sulle spese. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi e censura della valutazione delle prove/CTU e di altra documentazione tecnica; 2) generica violazione di legge, sempre per la ritenuta non decisività della relazione dei Vigili del Fuoco rispetto alla CTU; 3) violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. per avere limitato il risarcimento ai soli danni propri, escludendo quelli sostenuti dalla società e comunque sostenendo che il pagamento del terzo non escluderebbe il diritto al rimborso; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante una asserita soccombenza solo parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché miravano, sotto l’apparente veste di omesso esame o violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione delle prove e un diverso accertamento di fatto sulle cause dell’allagamento, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il risarcimento spetta al soggetto che ha subito il danno e che la pretesa relativa alle spese della società era ormai coperta dal giudicato, non avendo la società soccombente in primo grado proposto appello; inoltre la ricorrente agiva in proprio e non quale rappresentante della società fallita. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo perché in appello la ricorrente era risultata totalmente soccombente, sicché la condanna alle spese era conforme all’art. 91 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la difficoltà probatoria sulla provenienza del danno.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana, ma la censura è stata respinta perché il risarcimento spetta al soggetto che abbia effettivamente subito il danno e perché la pretesa relativa alla società era coperta da giudicato.
art. 2051 c.c.
Invocato dalla ricorrente per fondare la responsabilità da cosa in custodia; la Corte non ne ha fatto applicazione in senso favorevole alla ricorrente, limitandosi a rilevare l’infondatezza della censura per le ragioni processuali e probatorie esposte.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese è stata ritenuta corretta perché in appello la ricorrente era totalmente soccombente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Citate come norma che ha inserito il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile la censura che, pur formalmente formulata come omesso esame di fatti decisivi o violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e un diverso accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- La critica alla valutazione di una CTU o di altre prove è inammissibile quando si risolve nella richiesta di sostituire l’apprezzamento del giudice di merito con un diverso apprezzamento dei medesimi elementi istruttori, salvo vizi motivazionali specificamente dedotti nei limiti consentiti.
- Il risarcimento del danno spetta al soggetto che il danno lo abbia effettivamente subito; un soggetto diverso non può pretendere il ristoro di spese sostenute da un altro, salvo un titolo giuridico specifico dedotto e provato.
- Se una domanda risarcitoria è stata rigettata in primo grado e la parte soccombente non propone impugnazione, su quel capo si forma il giudicato e la pretesa non può essere riproposta in altro modo in sede successiva.
- Ai fini delle spese processuali, la soccombenza va valutata in relazione all’esito complessivo del grado di giudizio: se la parte risulta totalmente soccombente in appello, la condanna alle spese è conforme all’art. 91 c.p.c.
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