Cassazione Penale, Sentenza n. 41830/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura la pronuncia del Tribunale di sorveglianza, sostenendo una contraddizione: da un lato il Tribunale avrebbe ritenuto acquisiti elementi dimostrativi del rischio che il detenuto possa riallacciare collegamenti con il sodalizio, dall'altro avrebbe riconosciuto elementi positivi (assenza di contestazione dell'aggravante 416-bis, detenzione 41-bis protratta oltre 20 anni, relazioni comportamentali favorevoli, assenza di contestazioni inframurarie e di interazioni sintomatiche con sodali) che escluderebbero tale rischio. Gagliardi lamenta che il Tribunale avrebbe in realtà imposto a lui la prova della definitiva rottura dei rapporti e contesta la rilevanza delle informazioni sugli arresti recenti, sostenendo che si tratterebbe di reati comuni non riconducibili alla criminalità organizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha adeguatamente valutato gli elementi di fatto e le fonti informative (sentenze di condanna, indagini e informative, conversazioni captate del 2018 che attestano tentativi di rivitalizzazione del gruppo) e ne ha tratto, in modo non illogico, la prognosi sulla perdurante capacità di Gagliardi di mantenere collegamenti esterni in virtù del ruolo di rilievo ricoperto. La Corte ha ribadito i principi giurisprudenziali sul controllo giurisdizionale e sulla natura prognostica della valutazione ai fini dell'applicazione/proroga del 41-bis. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
Il regime differenziato mira a impedire i collegamenti dei detenuti con le organizzazioni criminali. Per la proroga non è richiesta certezza, ma una valutazione prognostica della 'capacità' di mantenere collegamenti; si valutano profilo criminale, ruolo nell'associazione, perdurante operatività dell'organizzazione, nuove incriminazioni, esiti del trattamento penitenziario e condizioni familiari. Il mero decorso del tempo non esclude tale capacità.
art. 416-bis Codice Penale
L'assenza del riconoscimento dell'aggravante mafiosa non impedisce che, sulla base delle sentenze irrevocabili e degli accertamenti fattuali, si valuti il ruolo rivestito dal detenuto e la sua pericolosità ai fini della misura 41-bis.
art. 14-ter Ordinamento Penitenziario
Strumento processuale per il reclamo al Tribunale di Sorveglianza avverso i provvedimenti applicativi o di proroga del regime 41-bis; il Tribunale svolge un esame di merito prognostico e non un sindacato limitato alla sola forma.
legge n. 279/2002 e legge n. 94/2009
Modifiche legislative che hanno inciso sulla disciplina del 41-bis e sulle modalità di controllo giurisdizionale delle sue applicazioni/proroghe; la Corte costituzionale e la giurisprudenza hanno precisato i limiti e l'ambito del sindacato giudiziario.
Costituzione (artt. 13, 24, 113)
Richiamati in relazione al diritto al controllo giurisdizionale dei provvedimenti limitativi di diritti personali; il reclamo al Tribunale di Sorveglianza è strumento di tutela costituzionalmente rilevante e il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti normativi e il rispetto dei limiti costituzionali.
art. 41-bis comma 2-sexies (richiami normativi sulla giurisdizione)
Indica il perimetro del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali; la Corte ricorda che, pur con limiti, il giudice dei diritti effettua una verifica concreta della sussistenza dei presupposti e del rispetto dei limiti di legge/Costituzione.
Massime di principio
- La proroga del 41-bis si fonda su una valutazione prognostica della 'capacità' del detenuto di mantenere collegamenti esterni: non serve certezza probatoria, ma elementi idonei a formare una ragionevole previsione.
- Il giudice di sorveglianza ha l'obbligo di ponderare l'intero materiale probatorio, sia a favore che contro il detenuto; il reclamo non è un riesame meramente formale ma una valutazione di merito sulle condizioni di pericolo.
- L'onere della prova non si rovescia sul detenuto; tuttavia dichiarazioni generiche di ravvedimento o relazioni comportamentali positive, se non corroborate da elementi concreti (vita sociale, rapporti familiari limpidi, assenza di contatti) possono risultare insufficienti a escludere la capacità di mantenere rapporti con la consorteria.
- La mera eliminazione dell'aggravante mafiosa nelle condanne non esclude l'esame del ruolo e della pericolosità del soggetto sulla base di altre fonti (sentenze, informative, intercettazioni, operatività del gruppo).
- Il decorso del tempo da solo non estingue la valutazione della pericolosità o della capacità di mantenere collegamenti; occorrono elementi concreti che dimostrino la perdita di tale capacità.
- In Cassazione il sindacato è limitato ai vizi di legge e alla manifesta carenza motivazionale: non è consentito riproporre una nuova valutazione di merito dei fatti già esaminati dal Tribunale di Sorveglianza.
- Per impugnare efficacemente una proroga 41-bis, il detenuto dovrebbe produrre prove concrete e specifiche che dimostrino la cessazione dei suoi legami operativi (es. documentazione di vita legittima, assenza di contatti certificata, fatti obiettivamente comprovanti la rottura dei rapporti).
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