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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11163/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da una sanzione disciplinare conservativa irrogata a un dipendente, nella misura della multa pari a 4 ore di retribuzione, per un episodio avvenuto presso un centro di distribuzione postale: il lavoratore, agendo anche come sindacalista, si era recato nei locali aziendali per effettuare riprese dell'attività di alcuni portalettere che avevano segnalato al sindacato lo svolgimento di lavoro straordinario non retribuito. Il datore di lavoro contestava al dipendente un comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti del direttore del centro. In appello, però, la società aveva visto respinta la domanda di accertamento della legittimità della sanzione, perché la Corte territoriale aveva ritenuto non provato il fatto addebitato, reputando inattendibile l'unico testimone escusso e rilevando l'assenza di ulteriori testimoni indicati, nonostante l'episodio si fosse svolto dinanzi alle maestranze. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la statuizione sulle spese, deducendo: (i) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e nullità della sentenza per illegittima compensazione integrale delle spese, in mancanza dei presupposti di legge; (ii) violazione dell'obbligo di motivazione ex artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per asserita illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse disposto la compensazione delle spese in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 92 c.p.c., come riformato, poiché non vi era soccombenza reciproca né una questione di assoluta novità, mutamento giurisprudenziale o sopravvenienze di analoga gravità. La motivazione della sentenza impugnata richiamava solo la 'parziale novità' e la 'controvertibilità' delle questioni, ma tali ragioni non sono state giudicate idonee. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e, ritenendo la causa decidibile nel merito, ha provveduto direttamente a regolare le spese di primo e secondo grado secondo il principio di soccombenza, condannando la società datrice al rimborso delle spese in favore del lavoratore e ponendo a carico della stessa anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato richiamato quale base dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente, relativi a violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per censurare la compensazione delle spese; la Corte non nega il principio della soccombenza come regola generale di liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa, dopo la riforma del 2014 e alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, solo nei casi tassativamente indicati: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza dirimente o sopravvenienze con assoluta incertezza di gravità analoga.

  • d.l. n. 132 del 2014

    È richiamato per indicare la modifica dell'art. 92 c.p.c. che ha ristretto i presupposti della compensazione delle spese.

  • L. n. 162 del 2014

    Legge di conversione del d.l. n. 132/2014, richiamata insieme alla riforma dell'art. 92 c.p.c.

  • sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale

    È richiamata come riferimento costituzionale che ha inciso sul regime della compensazione delle spese, confermando la necessità di presupposti rigorosi.

  • art. 111 Cost.

    È invocato dal ricorrente in relazione al dovere di motivazione della decisione.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per motivazione asseritamente illogica e contraddittoria.

  • d.m. 55 del 2014

    È utilizzato per la liquidazione delle spese di lite, con riferimento ai parametri forensi e alla bassa complessità della controversia.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite costituisce eccezione al principio di soccombenza e, dopo la riforma dell'art. 92 c.p.c., può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge o in situazioni di gravità analoga.
  • La mera 'controvertibilità' della questione o la sua 'parziale novità' non sono, di per sé, ragioni sufficienti per compensare le spese se non ricorre uno dei presupposti legali tipizzati.
  • Quando il giudice di merito esplicita le ragioni della compensazione, la Corte di cassazione può verificare l'idoneità giuridica astratta dei motivi addotti.
  • Se la sentenza impugnata è viziata solo nella statuizione sulle spese e la causa è matura per la decisione, la Corte di cassazione può provvedere direttamente alla regolazione delle spese senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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