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Sentenza

Sentenza n. 78/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Larino, Sez. Lavoro, n. 14/2024 del 25/01/2024, reso nel giudizio monitorio n. 52/2024 R.G..

Giustizia amministrativa202500301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Larino n. 14/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 14/2024, divenuto esecutivo con decreto n. 751/2024, con il quale la Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise era stata condannata al pagamento di € 8.859,22 in favore del primo ricorrente, di € 6.598,81 in favore del secondo, oltre agli interessi dal 31 dicembre 2005 fino all’effettivo soddisfo, nonché delle spese della procedura monitoria in favore del difensore antistatario. Il titolo traeva origine da precedenti pronunce del giudice del lavoro sulla rideterminazione del fondo di risultato dei dirigenti medici. Nonostante la notificazione del decreto ingiuntivo e della sua formula esecutiva tramite PEC e il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, l’Amministrazione non aveva adempiuto né si era costituita nel giudizio di ottemperanza. I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’inadempimento, l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta, l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché il decreto ingiuntivo era stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e costituiva titolo equiparato a una sentenza passata in giudicato ai fini dell’ottemperanza. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha accertato l’inadempimento della Gestione Liquidatoria, non essendo stata fornita alcuna prova dell’integrale pagamento. Ha quindi ordinato al Direttore Generale dell’A.S.RE.M., quale Commissario liquidatore, di pagare gli importi dovuti, gli interessi dal 31 dicembre 2005 fino al saldo e le spese della procedura monitoria, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’A.S.RE.M., o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione e senza compenso. Ha ritenuto non sussistenti, allo stato, i presupposti per la penalità di mora, in considerazione della nomina del commissario ad acta, riservando una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Ha condannato la Gestione Liquidatoria alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. e, al comma 4, lett. e), la penalità di mora.

    La norma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare l’applicazione di una penalità di mora; nel caso concreto la penalità non è stata applicata allo stato, essendo stata disposta la nomina del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il testo richiama gli “altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario”.

    La disposizione consente l’azione di ottemperanza anche per provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, tra cui il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà definitiva del decreto ingiuntivo attribuisce al titolo valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto ammissibile anche perché era decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1988 c.c.

    È richiamato quale fondamento del riconoscimento del debito contenuto nelle deliberazioni del Commissario liquidatore, utilizzate dagli interessati per ottenere il decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. è equiparato a una sentenza passata in giudicato ai fini dell’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per il pagamento di somme derivanti da un titolo giudiziale è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza dell’omesso adempimento di un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta per fronteggiare l’eventuale persistente inadempimento può giustificare, allo stato, il mancato riconoscimento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ferma la possibilità di valutarla successivamente in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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