Sentenza del 03/08/2016 n. 16187 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato il recupero di un credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000. Secondo l'Ufficio, la società non aveva prodotto la documentazione necessaria a dimostrare e quantificare correttamente il credito, in particolare con riferimento ai lavori eseguiti in economia per la realizzazione di un piazzale. L'Amministrazione sosteneva inoltre che il condono tombale effettuato dalla società ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002 non impedisse il disconoscimento di un credito d'imposta inesistente o non provato.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto applicabile, nel caso di un credito d'imposta derivante da un'agevolazione fiscale, il principio secondo cui il condono previsto dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002 può precludere ogni ulteriore accertamento tributario, compreso il recupero del credito. Tuttavia, tale effetto opera solo se l'agevolazione è stata effettivamente indicata nella dichiarazione o richiesta di condono e se è stato versato il relativo importo. Poiché i giudici di merito non avevano verificato questi presupposti, la decisione è stata annullata con rinvio.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 8
Prevede il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno. Il credito deve essere dimostrato quanto ai presupposti, agli investimenti effettuati e alla relativa quantificazione.
Legge n. 289 del 2002, art. 9
La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate.
La disposizione è stata interpretata nel senso che il condono non incide automaticamente sui crediti fiscali. Tuttavia, secondo l'orientamento condiviso dalla Corte nel caso concreto, quando il credito deriva da un'agevolazione espressamente definibile mediante condono, la definizione può precludere l'accertamento successivo, purché l'agevolazione sia stata inclusa nella richiesta di condono e sia stato pagato quanto dovuto.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 9
Consente che anche le agevolazioni fiscali siano oggetto di definizione automatica. Da ciò deriva che un credito d'imposta agevolativo può rientrare nell'ambito del condono, se effettivamente indicato nella relativa procedura.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 10
Prevede la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario relativo alle annualità definite. La preclusione non opera automaticamente: occorre verificare l'effettiva inclusione dell'agevolazione nel condono e il pagamento del relativo importo.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
È stata indicata dall'Agenzia delle Entrate tra le norme asseritamente erroneamente interpretate dai giudici di merito, in relazione agli obblighi di motivazione degli atti tributari.
Massime di principio
- Il condono fiscale non rende automaticamente intangibili tutti i crediti d'imposta del contribuente: l'Amministrazione conserva, in linea generale, il potere di contestare crediti non spettanti o non adeguatamente documentati.
- Quando il credito deriva da una specifica agevolazione fiscale inclusa tra quelle definibili mediante condono, la definizione può invece impedire successivi accertamenti o recuperi, ma solo se il contribuente ha indicato concretamente tale agevolazione nella domanda o dichiarazione di condono e ha versato il relativo importo.
- In caso di contestazione, è quindi decisivo distinguere tra un credito meramente inesistente o fraudolentemente utilizzato e un credito collegato a un'agevolazione fiscale formalmente ricompresa nel condono.
- La verifica dell'effettiva inclusione del credito o dell'agevolazione nel condono e del pagamento dovuto costituisce un accertamento di fatto che deve essere svolto dai giudici di merito.
- La sola comunicazione all'Ufficio dell'avvenuto condono non è sufficiente, se non è accompagnata dalla prova del contenuto della dichiarazione di definizione e dei versamenti effettuati.
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